Ordinanza n. 462/98

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ORDINANZA N.462

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d. lgs. 9 aprile 1948, n. 437 (Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1997 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Cristofolini Enrico e Gavoni Cesare iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello in materia di locazione, nel quale l’appellato aveva proposto appello incidentale, notificando alla controparte la memoria di costituzione oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 436, terzo comma, del codice di procedura civile, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1997, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d. lgs. 9 aprile 1948, n. 437 (Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari);

  che nella fattispecie, come precisa il Tribunale rimettente, la tempestiva notifica dell’impugnazione incidentale era stata impedita dallo sciopero nazionale dei collaboratori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, indetto per i giorni del 29 e 30 settembre 1997;

  che, ad avviso del giudice a quo, le uniche norme dirette a porre rimedio al grave inconveniente che lo sciopero degli uffici giudiziari cagiona al tempestivo compimento degli atti giudiziari, contenute nel d. lgs. n. 437 del 1948, sono inadeguate a garantire il diritto di difesa, in quanto subordinano la concessione della proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, ad un provvedimento discrezionale con cui il Ministro dichiari l’eccezionalità dell’evento e sottopongono quindi alla sua discrezionalità il diritto del cittadino di compiere atti essenziali alla difesa fino alla scadenza del termine perentorio, che, in quanto tale, non é prorogabile e la cui inosservanza determina la decadenza dal diritto di compiere l’atto;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza della questione.

  Considerato che, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, é intervenuto il decreto 22 luglio 1998 del Ministro di grazia e giustizia, con il quale sono stati prorogati i termini di decadenza, in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano, nei giorni del 29 e 30 settembre 1997;

  che pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, affinchè, esaminati gli effetti del citato decreto nella fattispecie concreta, valuti se la questione sollevata sia tuttora rilevante per la definizione del giudizio innanzi a lui pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.