Ordinanza n. 445/98

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.445

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Cesare MIRABELLI              

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, del codice di procedura penale come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 1° dicembre 1997 dal Tribunale di Pistoia, il 24 ottobre 1997 dal Tribunale di Milano, il 17 dicembre 1997 dal Tribunale di Verbania, il 19 dicembre 1997 dal Tribunale di Monza, il 19 marzo 1998 dalla Corte di assise di Agrigento, il 14 novembre 1997 dalla Corte di assise di Modena, il 1° aprile 1998 dal Tribunale di Roma, il 16 aprile 1998 dal Tribunale di Frosinone ed il 1° giugno 1998 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 3, 92, 219, 310, 343, 352, 389, 442 e 729 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 9, 14, 18, 20, 21, 23, 25 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia (r.o. n. 3 del 1998), il Tribunale di Milano (r.o. n. 92 del 1998), il Tribunale di Verbania (r.o. n. 219 del 1998), il Tribunale di Monza (r.o. n. 310 del 1998), la Corte di assise di Agrigento (r.o. n. 343 del 1998), la Corte di assise di Modena (r.o. n. 352 del 1998), il Tribunale di Roma (r.o. n. 389 del 1998), il Tribunale di Frosinone (r.o. n. 442 del 1998)e Tribunale di Napoli (r.o. n. 729 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, primo comma, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che, in particolare, il Tribunale di Monza, la Corte di assise di Modena e il Tribunale di Roma impugnano, congiuntamente all’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., l’art. 6 della legge n. 267 del 1997 (il Tribunale di Roma con specifico riguardo ai commi 2 e 5 di tale disposizione e in <<combinato disposto>> con il nuovo art. 513, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevede che nei processi nei quali alla data di entrata in vigore della legge sia già stato emesso il decreto che dispone il giudizio continui a trovare applicazione la disciplina previgente, e dunque nella parte in cui non prevede che il giudice, nel caso in cui l’imputato in procedimento connesso, sentito per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge, si avvalga della facoltà di non rispondere, possa acquisire le dichiarazioni rese nel corso delle indagini anche senza l’accordo delle parti;

che analoga questione, avente ad oggetto l’immediata applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso al momento della entrata in vigore della legge, é stata prospettata, in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost., dal Tribunale di Napoli (r.o. n. 729 del 1998), sia pure con impugnazione formalmente indirizzata al solo art. 513 cod. proc. pen. novellato;

che tutte le questioni (compresa quella prospettata dal Tribunale di Napoli, che impugna genericamente l’intero testo dell’art. 513 cod. proc. pen.) sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, e le parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che secondo i rimettenti la norma impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. per la irragionevole diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato in procedimento connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, le quali, pur essendo oggettivamente e imprevedibilmente irripetibili, non sono utilizzabili in mancanza dell’accordo delle parti, rispetto:

a) alla disciplina delle dichiarazioni rese in precedenza dall’imputato in procedimento connesso del quale non é possibile ottenere la presenza per fatti o circostanze imprevedibili, che secondo quanto disposto dall’art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. possono invece essere utilizzate ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. (r.o. nn. 219, 343 e 442 del 1998, nonchè r.o. n. 3 del 1998 sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza della norma impugnata);

b) alla disciplina prevista per le dichiarazioni rese dall’imputato in procedimento connesso che decida di sottoporsi all'esame dibattimentale, le quali possono essere utilizzate ai sensi dell’art. 503, comma 5, cod. proc. pen., previo ricorso al meccanismo delle contestazioni (r.o. n. 343 del 1998);

c) alla disciplina riservata alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari, delle quali é previsto il <<recupero>> in dibattimento ai sensi degli artt. 511-bis, 512 e 512-bis cod. proc. pen., in particolare se divenute irripetibili nella fase del giudizio <<per cause naturali>> ovvero in conseguenza dell’esercizio del diritto di astenersi dal rispondere del prossimo congiunto, e comunque utilizzabili ai fini della decisione previo ricorso al meccanismo delle constestazioni previsto dall’art. 500 cod. proc. pen. (r.o. nn. 3 e 343 del 1998, con particolare riferimento alle ipotesi contemplate nei commi 4 e 5 dell'art. 500 cod. proc. pen. e al controllo del giudice sulla presenza di eventuali forme di intimidazione che possano aver determinato il rifiuto di rispondere, nonchè r.o. nn. 219 e 729 del 1998);

che i rimettenti lamentano inoltre che la norma impugnata, vietando l'acquisizione di quanto legittimamente acquisito prima del dibattimento in mancanza dell’accordo delle parti, deroga irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e impedisce al giudice di pervenire ad una decisione giusta, così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine é quello della ricerca della verità, con conseguente lesione degli artt. 3 e 27, primo comma, Cost. (r.o. n. 3 del 1998, secondo cui il principio di conservazione delle prove é <<immanente al canone della responsabilità penale, che il giudice é chiamato ad accertare>>), degli artt. 3, 25 e 101, secondo comma, Cost. (r.o. n. 92 del 1998), degli artt. 3, 24, 25 e 101, secondo comma, Cost. (r.o. n. 219 del 1998, nella quale, in riferimento all’art. 24 Cost., si denuncia anche la lesione del diritto di difesa dell’imputato che per il mancato accordo delle parti non possa ottenere l’acquisizione di dichiarazioni a lui favorevoli), degli artt. 3, 101, secondo comma, e 111 Cost. (r.o. n. 343 del 1998), dell’art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza (r.o. n. 442 del 1998);

che analoghe censure, connesse alla asserita violazione del principio di non dispersione della prova, sono rivolte alla disciplina transitoria contenuta nell’art. 6 della legge n. 267 del 1997 dal Tribunale di Monza (in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112 Cost.), dalla Corte di assise di Modena (in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.), dal Tribunale di Roma (in riferimento al solo art. 3 Cost.), nonchè dal Tribunale di Napoli (in riferimento agli artt. 3, 101 e 112 Cost.), le cui censure, pur formalmente indirizzate al nuovo art. 513 cod. proc. pen., investono in realtà la disciplina transitoria per la dedotta possibile vanificazione dei risultati acquisiti nel corso delle indagini prima dell’entrata in vigore della legge;

che, infine, secondo i rimettenti l’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., condizionando alla volontà delle parti l’ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice, introduce un principio dispositivo in materia probatoria che viola i principi di uguaglianza, legalità, esercizio dell’azione penale, funzione conoscitiva del processo, indefettibilità della giurisdizione, in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo comma, Cost. (r.o. n. 3 del 1998), con gli artt. 101, secondo comma, e 112 Cost. (r.o. n. 92 del 1998), con gli artt. 2, 3, 24, 101, 102, 111 e 112 Cost. (r.o. n. 343 del 1998), con gli artt. 101, secondo comma, e 112 Cost. (r.o. n. 442 del 1998);

che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 3, 92, 219, 310, 343, 442 e 729 del r.o. del 1998 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l’analogia delle questioni, al contenuto dell’atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998, nonchè, per il solo giudizio di legittimità promosso con ordinanza iscritta al n. 219 del r.o. del 1998, anche all’atto di intervento relativo alla questione sollevata dal Tribunale di Lecco con ordinanza del 1° dicembre 1997, fissata per la camera di consiglio del 10 febbraio 1999;

che nel giudizio promosso con l’ordinanza iscritta al n. 389 del r.o. del 1998 l’Avvocatura ha depositato atto di intervento chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, riportandosi al contenuto dell’atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalità promosso con l’ordinanza iscritta al n. 153 del r.o. del 1998, anch’esso già deciso con sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell’accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall’imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa la sostanziale identità delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell’accordo delle parti alla lettura si applica l’art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale>>;

che, con riguardo alle ordinanze che investono specificamente anche la disciplina transitoria (r.o. n. 310, 352, 389 e 729 del 1998), la citata sentenza n. 361 del 1998, nel disporre la restituzione degli atti relativi a questioni che avevano impugnato la medesima normativa, ha affermato che doveva essere valutato dai giudici a quibus se le questioni potessero considerarsi superate a seguito della modifica della disciplina a regime, <<che ora permette di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza>>;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinchè verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia, al Tribunale di Milano, al Tribunale di Verbania, al Tribunale di Monza, alla Corte di assise di Agrigento, alla Corte di assise di Modena, al Tribunale di Roma, al Tribunale di Frosinone e al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.