Ordinanza n. 442/98

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ORDINANZA N. 442

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI  

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul ricorso proposto dalla STF s.n.c. di Giovanni Stillano & C. contro il Comune di Nova Milanese ed altra, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri.

  Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

  Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1998 nel corso di un giudizio diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) — aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 — , il quale prevede che fino al 1° gennaio 1997 sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo (superiore ed) inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore ad un quinto della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse;

che il giudice rimettente ritiene che la disposizione denunciata possa essere in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, perchè l’esclusione automatica delle offerte nelle procedure di appalto non soggette alla disciplina comunitaria impedirebbe di accettare le offerte più convenienti; inoltre il metodo di calcolo adottato per determinare i ribassi ammessi determinerebbe in modo irragionevole una fascia di oscillazione ristretta, consentendo a gruppi di imprese di condizionare, con offerte preventivamente concordate, l’esito delle gare. Tali distorsioni, viceversa, non si verificherebbero se il legislatore avesse correlato al carattere anomalo dell’offerta la conseguenza dell’obbligatoria verifica della stessa e non la sua automatica esclusione;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

Considerato che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione, analoghe questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del 1998) e manifestamente infondate (ordinanza n. 258 del 1998), perchè l’esclusione automatica, operante soltanto sino al 1° gennaio 1997, delle offerte che presentino una percentuale di ribasso considerato anomalo rispetto alla media delle offerte ammesse, riguarda esclusivamente appalti di minore importo, non soggetti alla disciplina comunitaria, per i quali potrebbe essere eccessivamente onerosa una più complessa procedura di analisi delle offerte; mentre la scelta del legislatore di escludere la discrezionalità dell’amministrazione nel valutare l’anomalia delle offerte, aggiudicando l’appalto al prezzo più basso, ma in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l’offerta sia affidabile, non appare palesemente arbitraria neppure con riguardo al criterio di calcolo, che attribuisce rilievo ad una valutazione " media" degli offerenti, nè incoerente o incongrua rispetto al fine di acquisire con il minor onere economico la prestazione richiesta, evitando tuttavia che un ribasso eccessivo ponga a rischio la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori;

che é stato anche escluso che le prospettate distorsioni, che potrebbero derivare da accordi tra partecipanti alla gara nella presentazione delle offerte, possano essere poste a base di una pronuncia di illegittimità costituzionale, giacchè tali distorsioni non attengono al normale funzionamento della disciplina denunciata, ma configurano piuttosto una situazione patologica di illecita turbativa della gara;

che, pertanto, la questione sollevata, non presentando profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) — aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 — , sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.