Ordinanza n. 436/98

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ORDINANZA N.436

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, lettera b) della legge della Provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), in relazione all'art. 4, lettera e), della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1998 dal Giudice istruttore del Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Giuliano Jellici ed altri e l'Istituto Trentino per l'edilizia abitativa, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Trento, in funzione di giudice unico, con ordinanza del 15 gennaio 1998, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la revoca da parte del Comprensorio della Val di Fiemme di quattro provvedimenti di assegnazione di altrettanti alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, (rectius: comma 2), lettera b), della legge della Provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), in riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione ed all’art. 8 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige;

che, secondo la prospettazione dell’ordinanza di rimessione, la norma impugnata prevede la revoca dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica qualora, nel corso del rapporto, venga meno il requisito stabilito dall’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Provincia di Trento n. 21 del 1992, ossia nel caso in cui l’assegnatario diviene titolare, o contitolare, <<del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio o di quote anche ideali di altri alloggi, che consentano, per quanto spettante, un reddito da fabbricati convenzionale superiore a quello determinato dalla Giunta provinciale>>;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata viola l’art. 3 della Costituzione, in quanto non sembra ragionevole prevedere la revoca dell’assegnazione qualora il beneficiario, nel corso del rapporto, divenga titolare di un <<reddito figurativo da fabbricati>> superiore a quello fissato per l’ottenimento dell’alloggio, soprattutto nel caso in cui l’incremento derivi esclusivamente dall’aggiornamento della rendita catastale, anche se non risulti superato il limite massimo del reddito complessivo stabilito quale distinto requisito per la stipula del contratto ed il beneficiario non abbia la disponibilità di un altro alloggio adeguato alle esigenze familiari;

che inoltre, secondo il rimettente, la norma determina in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini che risiedono nella provincia di Trento oppure in altre province e regioni dello Stato, in quanto l’art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, prevede che l’assegnazione può essere revocata soltanto nei confronti di chi fruisce di un reddito annuo complessivo superiore a quello stabilito per il conseguimento dell’alloggio;

che, ad avviso del Giudice istruttore, le argomentazioni svolte in riferimento al parametro dell’art. 3 della Costituzione inducono a ritenere che la norma denunziata vulnera anche gli artt. 31 e 47 della Costituzione, i quali tutelano le esigenze della famiglia ed agevolano l’accesso all’abitazione per i meno abbienti;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte, é intervenuto il Presidente della Giunta della Provincia di Trento, il quale, nell’atto di intervento e nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo l’interveniente, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica la Provincia é titolare di competenza legislativa di tipo esclusivo, sicchè la peculiarità di disciplina stabilita dalla norma impugnata non realizza una ingiustificata disparità di trattamento e non vulnera il parametro dell’art. 3 della Costituzione;

che inoltre, ad avviso del Presidente della Giunta provinciale, la norma si sottrae anche alla censura di irragionevolezza, in quanto, la disposizione secondo la quale la titolarità di un reddito immobiliare non superiore ad un determinato limite costituisce un requisito per l’assegnazione dell’alloggio fonda, quale suo logico e coerente corollario, la previsione della revoca del beneficio nel caso in cui il requisito venga meno nel corso del rapporto, proprio perchè non sussistono più le condizioni che possono giustificarlo;

che, secondo l’interveniente, é altresì ragionevole che il reddito immobiliare di cui é titolare l’assegnatario sia calcolato in base alla rendita catastale, tenendo conto dell’aggiornamento delle tariffe d’estimo, in quanto essa costituisce un significativo indice di capacità economica;

che le censure riferite agli artt. 31 e 47 della Costituzione, ad avviso del Presidente della Giunta provinciale, sono infondate, dato che la norma, proprio perchè é diretta ad assicurare la tutela della famiglia ed a favorire l’accesso all’abitazione dei meno abbienti, fissa il limite di reddito oltre il quale non sussiste uno stato di bisogno.

Considerato che il giudice a quo dubita in riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione ed all'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, della legittimità dell’art. 27, comma 2, lettera b), della legge della Provincia di Trento n. 21 del 1992, che disciplina la revoca dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

che, come prospettato nella stessa ordinanza di rimessione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica e, in particolare, della competenza legislativa di tipo esclusivo di cui é titolare la Provincia di Trento ex art. 8, numero 10, dello statuto speciale di autonomia, deve ritenersi ricompresa anche la "submateria" concernente il reperimento e l’assegnazione degli alloggi (sentenze n. 417 del 1994; n. 217 del 1988; n. 2 del 1960);

che, pertanto, trattandosi di materia attribuita alla competenza primaria della Provincia, la previsione di una disciplina differenziata rispetto a quella vigente nelle altre regioni, se sono rispettati i limiti stabiliti dall’art. 4 dello statuto speciale di autonomia, non può essere giudicata per ciò solo lesiva del principio di eguaglianza;

che nel caso in esame detti limiti non sono vulnerati dalla norma denunziata, in quanto l’art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, indicato dal giudice a quo come la disposizione espressiva di detti limiti, non può essere qualificato come norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica e neppure esprime un interesse nazionale infrazionabile;

che, infatti, la disposizione denunziata non é connotata dalla incisiva innovatività del suo contenuto normativo in relazione a settori di rilevante importanza per la vita economico-sociale del Paese e neppure stabilisce un principio generale tale da esigere un’attuazione unitaria sull’intero territorio nazionale e, quindi, é priva dei caratteri -a cominciare dall'autoqualificazione- che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale, sono indispensabili perchè essa possa configurare un limite alla competenza legislativa di tipo esclusivo (ex plurimis, sentenze n. 352 del 1996; n. 153 del 1995; n. 296 del 1993);

che, inoltre, é manifestamente infondata anche la censura di irragionevolezza riferita alla circostanza che la norma prevederebbe la revoca soltanto qualora sia superato il limite massimo del reddito immobiliare, <<anche se non ne derivi contemporaneamente>> il superamento del reddito complessivo, ovvero non risulti più esistente il requisito della mancanza della disponibilità di un alloggio in quanto, così come l’art. 4 prevede, ai fini dell’assegnazione, il possesso di tutti e tre i requisiti, l’art. 27, comma 2, lettere a) e b), stabilisce corrispondentemente che il venire meno di ciascuno di essi é condizione necessaria e sufficiente perchè essa sia revocata;

che la manifesta infondatezza dei prospettati motivi di violazione dell’art. 3 della Costituzione comporta la declaratoria di manifesta infondatezza anche in ordine all’eccepita lesione degli artt. 31 e 47 della Costituzione, poichè i profili della questione sono così strettamente collegati che la soluzione dei secondi dipende dalla soluzione del primo (sentenza n. 217 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 2, lettera b), della legge della Provincia di Trento 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 47 della Costituzione ed all’art. 8 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, dal Giudice istruttore del Tribunale di Trento, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.