Ordinanza n. 425/98

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ORDINANZA N.425

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa l’8 luglio 1997 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento penale a carico di Lazzari Giuseppe, iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che nel corso del procedimento inerente alla revoca della detenzione domiciliare di un condannato il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva il beneficio relativo all'espiazione, in forma alternativa, della pena residua di anni 21, mesi 7 e giorni 20 di reclusione;

  che la misura veniva concessa in deroga alle disposizioni riguardanti i limiti di pena di cui all’art. 47-ter, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), risultando il condannato titolare dello speciale programma di protezione di cui all'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82;

  che, successivamente, il magistrato di sorveglianza di Roma, su richiesta del servizio centrale di protezione, al fine di tutelare la sicurezza personale e prevenire il pericolo di ricaduta dell’interessato nel reato, modificava le prescrizioni concernenti la misura alternativa accordandogli la facoltà di uscire dall'abitazione per alcune ore della giornata;

  che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con altro provvedimento, prendeva atto che la Commissione centrale per i servizi speciali di protezione - senza che vi fosse stata inosservanza degli impegni assunti dall'interessato con la sottoscrizione del programma di protezione - non aveva prorogato le misure per la tutela dell’incolumità, e conseguentemente autorizzava il trasferimento del domicilio del condannato nel luogo della sua abituale dimora, posta in Torino;

  che, in tale località, il detenuto chiedeva l'autorizzazione ad assentarsi dall'abitazione per svolgere un'attività presso una cooperativa, in qualità di socio lavoratore;

  che il magistrato rimetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza, instaurando un procedimento di revoca della misura senza la sospensione cautelare della stessa;

  che, all'udienza camerale, la difesa del detenuto ha invocato il non luogo alla revoca del beneficio, invitando il magistrato di sorveglianza ad accogliere le richieste prescrizioni inerenti alla misura, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 687 (Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalità di attuazione);

  che il pubblico ministero ha concluso per la revoca della misura ai sensi dell'art. 13-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 82 del 1991, articolo aggiunto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che subordina l'espiazione della pena in forma alternativa alla sottoposizione allo specifico programma di protezione;

  che il Tribunale di sorveglianza di Torino, all'esito della camera di consiglio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 13-ter;

  che detta disposizione contiene la disciplina circa l'ammissione ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario per quei condannati che abbiano esigenze ineludibili di tutela della sicurezza e della incolumità personale, tanto da sottostare a una serie di misure idonee a realizzare il programma di protezione;

  che le misure alternative alla detenzione o equivalenti (permessi premio, lavoro all'esterno) sono subordinate al parere preventivo dell'autorità competente a predisporre il programma, sì che, al fine di garantire l'incolumità personale di questi soggetti, le misure - comprese quelle con riguardo al limite della pena - possono essere concesse anche in deroga alle vigenti disposizioni;

  che tuttavia la norma denunciata nulla statuirebbe in merito alle determinazioni da adottare in caso di revoca del programma di protezione;

  che, in particolare, si porrebbe il problema per il caso, all’esame, in cui lo speciale programma, adottato nei confronti del collaboratore, sia stato revocato per ragioni non attinenti al comportamento del soggetto protetto, essendo venuto meno il pericolo, grave e attuale, per la sua incolumità;

  che il dubbio interpretativo non potrebbe essere risolto dalla disposizione contenuta nel regolamento esecutivo approvato con il citato decreto ministeriale n. 687 del 1994, ove si prevede la non automatica efficacia della revoca del programma di protezione adottato ai sensi dell’art. 13-ter, trattandosi di una fonte normativa subordinata alla legge che non precluderebbe l'autonoma valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza;

  che qualora la revoca sia avvenuta per cause non imputabili al collaboratore, come nella fattispecie, l'interpretazione della disposizione censurata - che consente la permanenza della misura alternativa al di fuori dei limiti fissati dalla legge per le ipotesi ordinarie - é subordinata al protrarsi del programma di protezione, stante l'obbligo per il Tribunale di sorveglianza di revocare la misura in corso ove non permangano le condizioni ordinarie di ammissibilità;

  che tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il principio di emenda, contenuto nell’art. 27, terzo comma, della Costituzione, il quale esclude ogni mutamento della pena in senso peggiorativo e restrittivo - allorchè l’evento non dipenda dal comportamento del condannato - sia con quanto statuisce l’art. 13 della Costituzione, perchè il ripristino della detenzione in forma ordinaria per il collaboratore incolpevole introdurrebbe una limitazione immotivata della libertà personale, con evidente lesione del suo carattere di inviolabilità;

  che la disposizione censurata violerebbe siffatti principi pure nell'ipotesi in cui venisse interpretata in senso più favorevole al condannato, poichè la revoca del programma di protezione - ove non dovesse comportare tale effetto per i benefici esterni - permetterebbe ai collaboratori sottoposti a detto programma, successivamente revocato, di continuare a godere dei benefici penitenziari al di fuori delle condizioni previste per tutti gli altri detenuti, con lesione dell’art. 3 della Costituzione, giacchè situazioni personali identiche riceverebbero un trattamento differenziato soltanto in ragione di una misura preventiva non più attuale;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza;

  che alla base della denuncia di illegittimità costituzionale vi é un dubbio interpretativo;

  che, in assenza di un ius receptum, tale dubbio, comunque risolto, é per il giudice a quo in contrasto con i principi costituzionali richiamati, sì che la questione appare inammissibile all’interventore, essendo prospettata in via alternativa;

  che, nel merito, essa sarebbe infondata, poichè la revoca dei benefici penitenziari in caso di cessazione del programma "per essere venuta meno la situazione di pericolo", risponderebbe alla logica "remota causa, removitur et effectum", senza violazione del principio della finalità rieducativa della pena e di quello della libertà personale;

  che, con riguardo alla situazione ermeneutica che esclude la revoca del beneficio, non vi sarebbe altresì lesione del principio di uguaglianza, giacchè il trattamento di favore riservato al collaboratore sarebbe giustificato in una logica premiale nei confronti di chi non si sia soltanto limitato a collaborare con la giustizia, ma ciò facendo si sia esposto al pericolo personale.

  Considerato che viene sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 82 del 1991 tanto nell'interpretazione secondo cui si debba procedere alla revoca della misura alternativa alla detenzione o dei benefici equiparati - anche nel caso di incolpevole comportamento del condannato al quale sia stato revocato lo speciale programma di protezione - quanto nell’interpretazione secondo cui, pur nella medesima situazione, debba mantenersi detta misura o altra equivalente;

  che sarebbe dunque leso il principio di emenda (in ragione del trattamento sanzionatorio comminato in peius al condannato) e quello della libertà personale che é limitabile, motivatamente, soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge;

  che sarebbe altresì violato l’art. 3 della Costituzione, perchè situazioni personali identiche riceverebbero un trattamento differenziato solo in ragione della primitiva e non più attuale applicazione delle misure protettive disposte per i collaboratori;

  che questa Corte, per consolidato orientamento giurisprudenziale, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate in maniera perplessa o ancipite, tali dovendosi ritenere quelle in cui si configurano due possibili interpretazioni (da ultimo, ordinanza n. 187 del 1998), prospettate in via alternativa dal giudice a quo senza compiere puntuale scelta ermeneutica (sentenze nn. 473 e 472 del 1989);

   che, in tal modo, le questioni hanno carattere meramente ipotetico (sentenza n. 1146 del 1988), sì che non consentono l’identificazione del thema decidendum (ordinanza n. 317 del 1991).

  Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, aggiunto dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 13 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.