Ordinanza n. 415/98

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ORDINANZA N.415

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI              

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di T. G., iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), ove si stabilisce che le norme del capo II, relativo all’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, < < non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto>>, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, in relazione all'art. 1, lettera b), n. 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 499 (Delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro);

che ad avviso del rimettente la disciplina transitoria contrasterebbe:

- con l’art. 3 Cost., perchè discriminerebbe ingiustamente il trattamento sanzionatorio di coloro che hanno posto in essere la medesima condotta criminosa in tempi diversi, < < in contrasto con il principio del favor rei nella successione di leggi penali nel tempo>>, disciplinato dall’art. 2, comma terzo, cod. pen.;

- con l’art. 77 Cost., in quanto l’art. 1, lettera b), n.1, della legge delega 6 dicembre 1993, n. 499, nel dettare, in materia di tutela della sicurezza e dell’igiene del lavoro, il principio direttivo che prevede quale causa di estinzione del reato l’adempimento alle prescrizioni obbligatoriamente impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare la violazione accertata, non ha disposto alcuna deroga ai "principi guida" del codice penale in tema di successione delle leggi penali nel tempo;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che la questione venga dichiarata infondata, in quanto la causa di estinzione regolata dal capo secondo del decreto legislativo in esame non ha concreta possibilità di operare ove il processo sia già iniziato.

Considerato che l’ordinanza ha contenuto analogo a quello di altre due ordinanze emesse dal medesimo giudice a quo, che hanno dato luogo a giudizi riuniti di costituzionalità definiti da questa Corte con l'ordinanza di manifesta inammissibilità n. 121 del 1998;

che, come fu anche allora osservato, l’ordinanza é del tutto carente di motivazione in ordine alla individuazione della fase in cui si trovava il procedimento nel momento in cui é entrato in vigore il decreto legislativo in esame: se nella fase delle indagini preliminari, in cui avrebbe potuto trovare applicazione la nuova disciplina relativa all’estinzione del reato, preclusa dalla norma transitoria di cui viene denunciata l’illegittimità costituzionale, ovvero quando l’azione penale era già stata esercitata, e quindi in un momento in cui la nuova disciplina non avrebbe comunque più potuto trovare applicazione;

che, al riguardo, é assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell’estinzione del reato, contenuta nel capo II del decreto legislativo n. 758 del 1994, é costruita in guisa tale da operare solo all’interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata - in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa - alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l’esercizio dell’azione penale (v. ordinanza n. 121 del 1998);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1987, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.