Ordinanza n. 414/98

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ORDINANZA N.414

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dal Pretore di Pordenone, nel procedimento penale a carico di G.P.C. ed altri, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Pretore di Pordenone, nel corso di un giudizio che riguardava alcuni imputati del reato di cui agli artt. 110 del codice penale e 20, primo comma, lett. b della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha sollevato, con ordinanza del 21 gennaio 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione;

che i fatti contestati agli imputati del giudizio a quo concernevano l'esecuzione dei lavori relativi ad un fabbricato residenziale, per il quale il Comune di Pordenone aveva rilasciato, in data 18 marzo 1993, apposita concessione edilizia di ristrutturazione ed ampliamento;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, il progetto assentito prevedeva "il mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura perimetrale", mentre invece, durante l'esecuzione delle opere, veniva accertato dall'Ufficio Vigilanza Edilizia del Comune di Pordenone "l'avvenuta demolizione di tre muri perimetrali, con il mantenimento di parte del muro perimetrale lato Nord"; fatto che conseguentemente comportava la sospensione dei lavori e l'esercizio dell'azione penale nei confronti dei responsabili;

che, ad avviso del giudice rimettente, ai fini della risoluzione del giudizio pendente di fronte a lui, deve farsi richiamo al citato art. 65, comma 2, nella parte in cui vengono fatti rientrare tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche "quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici";

che, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto "ricomprende nel concetto di ristrutturazione edilizia ciò che ontologicamente ed oggettivamente non può qualificarsi con tale termine", nonchè l'art. 25 della Costituzione, in quanto rende lecite condotte altrove sanzionate penalmente e, in tal modo, viola il principio della riserva allo Stato della potestà punitiva, vulnerando così anche l'art. 116 della Costituzione, dal momento che la materia penale non rientra nella competenza legislativa della Regione;

che é intervenuto nel giudizio di fronte a questa Corte il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il quale, nell'atto di intervento, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della questione di legittimità per irrilevanza, dato che oggetto del giudizio principale é l'accertamento della realizzazione di un'opera difforme rispetto al progetto approvato, cosicchè nessun rilievo potrebbe avere la norma legislativa, in base alla quale il titolo concessorio era stato rilasciato;

che, nel merito, il Presidente della Regione ha sostenuto l'infondatezza della questione, giacchè, in materia, la Regione stessa ha potestà legislativa esclusiva, che ha esercitato, sotto il profilo che qui interessa, in modo razionale, consentendo appunto "la trasformazione autorizzata di un fabbricato esistente", senza, per questo, violare l'art. 25 della Costituzione, poichè con la norma regionale in oggetto non si é interferito nel precetto penale, ma "si é soltanto specificato il presupposto sostanziale (...) della norma penale dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985".

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in quanto l'inclusione, nell'ambito della ristrutturazione, di interventi demolitori e ricostruttivi sarebbe stabilita dalla norma censurata in contrasto con le disposizioni degli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione;

che dall'ordinanza di rimessione risulta "l'inosservanza delle modalità esecutive indicate in concessione", la quale disponeva "il mantenimento dell'edificio esistente nella sua muratura perimetrale", mentre era stata già riscontrata la demolizione di tre muri perimetrali del fabbricato in oggetto;

che l'accertamento dell'eventuale illegittimità costituzionale della norma denunciata non può avere alcun rilievo sul giudizio a quo, che ha ad oggetto la valutazione di condotte esecutive di opere assertivamente realizzate in difformità dalla concessione rilasciata, giacchè appare irrilevante "verificare ulteriormente se, laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio" (ordinanza n. 48 del 1997);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale é manifestamente inammissibile per irrilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 116 della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.