Ordinanza n. 411/98

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ORDINANZA N.411

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

  nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 (recte: comma 2), della legge della Regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione), come sostituito dall’art. 1 della legge regionale 20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61, in materia di distributori di carburanti), promossi con n. 16 ordinanze emesse il 23 gennaio 1997, il 15 ottobre 1996 (n. 2 ordinanze), il 27 novembre 1996 (n. 2 ordinanze), il 15 ottobre 1996 (n. 6 ordinanze) e il 27 novembre 1996 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, rispettivamente iscritte ai nn. da 10 a 13 e da 20 a 31 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visti gli atti di costituzione dell’API s.p.a. e dell’AGIP Petroli s.p.a.;

  udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

  uditi gli avvocati Vittorio Zammit per l’API s.p.a. e Lorenzo Acquarone per l’AGIP Petroli s.p.a..

  Ritenuto che con sedici identiche ordinanze emesse nell’ambito di giudizi promossi da gestori di impianti di distribuzione di carburanti per l’annullamento degli atti (ordinanze del sindaco e atti presupposti, tra i quali delibere della giunta municipale di Prato) comportanti la chiusura degli impianti medesimi, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Toscana 31 ottobre 1985, n. 61 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione), come sostituito dall’art. 1 della legge regionale 20 giugno 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1985, n. 61, in materia di distributori di carburanti), in riferimento all’art. 32, comma 2, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e agli artt. 117 e 128 della Costituzione;

  che ad avviso del rimettente la legge regionale, stabilendo che il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni relative alle attività inerenti all’installazione e all’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti é deliberato dalla giunta comunale, ai sensi dell’art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (qualora non diversamente disposto dai singoli statuti comunali), investirebbe la struttura organizzatoria dell’ente territoriale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale - e in particolare con l’art. 32, lettera f), della medesima legge n. 142 del 1990, secondo il quale la concessione dei pubblici servizi rientra tra le competenze del consiglio comunale - in quanto l’assenso richiesto per l’esercizio di tale attività avrebbe natura di concessione di un pubblico servizio, giustificandosi pertanto la sua attribuzione al consiglio comunale, che é l’organo deputato allo svolgimento della funzione di indirizzo, mentre alla giunta spettano soltanto, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 142 del 1990, le attribuzioni residuali nelle materie non riservate dalla legge al consiglio nonchè l’attuazione degli indirizzi di questo;

  che nei giudizi di cui ai nn. 10 e 26 del r.o. 1998 si sono costituite le parti private, chiedendo l’accoglimento della questione di costituzionalità.

  Considerato che le ordinanze prospettano questioni identiche e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

  che successivamente alle ordinanze di rimessione la norma censurata é stata abrogata dall’art. 1 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 1996, n. 97 (Modifiche alla l. r. 31 ottobre 1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione");

  che, inoltre, é sopravvenuta una nuova disciplina statale relativamente alla installazione ed esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, contenuta nel decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 1 pone fine al regime di concessione previsto dall’art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (comma 1), stabilendo al contempo che tali attività sono soggette all’autorizzazione del sindaco del comune in cui sono esercitate (comma 2);

  che, essendo entrate in vigore le norme sopraindicate successivamente alla proposizione della questione di costituzionalità, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.