Ordinanza n. 404/98

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ORDINANZA N. 404

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA  

- Avv. Fernanda CONTRI  

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto dall'Ufficio delle imposte dirette di Firenze contro Barbieri Umberto, iscritta al n. 739 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che - nel corso di un giudizio di appello, riguardante il preteso diritto d'un contribuente di dedurre dal reddito IRPEF, relativo agli anni 1984, 1985 e 1986, gli interessi passivi corrisposti a fronte di un finanziamento ipotecario finalizzato all'acquisto di un immobile - la Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza emessa l'8 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), dove é prevista la deducibilità degli "interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili";

  che, secondo la rimettente, tale deducibilità non é applicabile ad analoghi rapporti contrattuali, e tuttavia l'analisi comparata delle figure negoziali del mutuo (artt. 1813 e segg. cod. civ.) e dell'apertura di credito bancario (artt. 1842 e segg. cod. civ.), alle quali viene funzionalmente collegata la prestazione della garanzia reale ipotecaria (rispettivamente ex artt. 2808 e 1844 cod. civ.), porterebbe ad escludere la sussistenza di differenze strutturali ed effettuali per i due tipi di contratto, entrambi produttivi di interessi a carico del beneficiario ed entrambi finalizzati al finanziamento dell'acquisto dell'abitazione;

  che, sempre secondo la rimettente, la limitazione della deducibilità degli interessi passivi al solo contratto di mutuo ipotecario pone dunque la denunciata norma in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente, per disparità di trattamento di situazioni equivalenti e per lesione del principio della concorrenza alle spese pubbliche in ragione della concreta capacità contributiva di ciascun cittadino;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

  Considerato che la denunciata norma, ripetutamente sottoposta al vaglio di costituzionalità, é stata sempre ritenuta non in contrasto con i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva (v. sentenza n. 143 del 1982, che il giudice a quo ha mostrato di ignorare insieme con tutta la successiva conforme giurisprudenza di questa Corte);

  che in detta sentenza si é osservato come non irragionevolmente il legislatore abbia ritenuto necessaria, al fine di consentire la deducibilità degli interessi passivi, la coesistenza dei due requisiti della natura reale del contratto e della pubblicità della garanzia ipotecaria (v. anche le ordinanze n. 365 del 1983 e n. 549 del 1987);

  che, nell'assenza di ulteriori argomentazioni offerte dalla rimettente, é perciò sufficiente, onde escludere qualsiasi contrasto con i parametri evocati, ribadire che - nell'àmbito dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia fiscale (v., da ultimo, sentenza n. 227 del 1998) - la limitazione della deducibilità ai soli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari trova giustificazione nell'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare, celermente e proficuamente, l'effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi medesimi, attraverso la congiunta concorrenza dei predetti requisiti, uno dei quali certamente manca nell'ipotesi - oggetto del giudizio a quo - d'apertura di credito bancario, contratto meramente consensuale, ontologicamente diverso dal mutuo quanto a struttura, funzione ed effetti (v. ordinanze n. 342 del 1985 e n. 263 del 1987);

  che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, lettera c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.