Ordinanza n. 403/98

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ORDINANZA N.403

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Basile Giovanni contro l’Intendenza di finanza di Milano iscritta al n. 585 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia promossa per il rimborso dell’IRPEF versata sull’indennità integrativa speciale per gli anni 1983, 1984, 1985 e 1986 la Commissione tributaria di secondo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche);

che, a parere del giudice a quo, alla luce delle norme impugnate deve ritenersi che l’indennità integrativa speciale concorra alla formazione del reddito, e sia quindi assoggettata all’IRPEF;

che siffatta scelta del legislatore contrasta con le finalità dell’indennità stessa la quale, istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, non deve essere considerata una componente del reddito, poichè é stata riconosciuta proprio con l’obiettivo di eliminare, sia pure in parte, l’erosione dei compensi dei pubblici dipendenti, mantenendone intatto il potere di acquisto;

che un simile prelievo fiscale lede gli indicati parametri costituzionali perchè, oltre a privare l’indennità in oggetto della funzione per la quale é stata creata, non si fonda neppure su di un indice concretamente rivelatore della ricchezza.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1984, ha già dichiarato non fondate varie questioni di legittimità costituzionale di contenuto sostanzialmente identico a quella attuale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri;

che la Corte ha pure riconosciuto, anche in presenza di un significativo tasso di inflazione, come il fenomeno della svalutazione della moneta non possa rendere illegittimo il prelievo fiscale (alla luce dell’art. 53 della Costituzione) per il solo fatto di accrescere oggettivamente l’incidenza di un determinato tributo (v., tra le altre, le sentenze n. 239 del 1983 e n. 126 del 1979);

che analogamente la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato come l’indennità integrativa speciale, sorta inizialmente come elemento aggiuntivo e separato con finalità di mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) dei pubblici dipendenti erose dall’inflazione, sia andata progressivamente evolvendosi nel senso di diventare a tutti gli effetti una componente vera e propria della retribuzione stessa (v. le sentenze n. 243 del 1993 e n. 115 del 1990);

che tale mutamento, recepito anche in numerosi recenti provvedimenti legislativi, dimostra che l’esclusione dall’obbligo tributario, comprensibile in origine, risulterebbe oggi del tutto ingiustificata;

che, pertanto, la presente questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.