Ordinanza n. 402/98

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.402

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), promossi con n. cinque ordinanze emesse il 18 febbraio, l'11 marzo (n. 2 ordinanze), il 22 aprile ed il 27 maggio 1997 dalla Corte di Appello di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 24, 36 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della Provincia di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

udito l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento.

Ritenuto che la Corte d’appello di Trento, con cinque ordinanze emesse tra il 18 febbraio ed il 27 maggio 1997, nel corso di altrettanti giudizi di opposizione alla stima di indennità relative ad espropri (R.O. nn. 190, 307, 308, 525 e 661 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 18 e 19 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), che prevedono, in materia di espropriazione, un sistema indennitario incentrato su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell’area occupata, ciò che, ad avviso della Corte rimettente, potrebbe condurre ad una ingiustificata compressione dei diritti dei singoli largamente al di sotto della soglia minima del "serio ristoro";

che, nei casi in esame, l’indennità di cui si tratta risulterebbe addirittura inferiore - ove si escluda l’ulteriore abbattimento del quaranta per cento, per non essere stati i privati interessati posti nella condizione di accettare l’indennizzo offerto, sempre secondo la prospettazione delle anzidette ordinanze - a quella ricavabile dall’art. 5-bis della legge statale di riforma economico-sociale n. 359 del 1992, i cui principi prevalgono anche sugli ordinamenti regionali e provinciali;

che, inoltre, ad avviso del collegio a quo, l’applicazione dei criteri di cui alla impugnata normativa comporterebbe una irragionevole discriminazione tra espropriati, titolari di proprietà nella stessa zona, a seguito di una classificazione convenzionale, rimessa a scelte urbanistiche disancorate dal reale valore dei terreni;

che, infine, l’indennizzo su base tabellare, eccessivamente rigido e vincolante per il giudice, non garantirebbe all’espropriato una difesa che comporti in sede giudiziale la effettiva riparazione della subita lesione del diritto;

che l’impugnativa viene estesa anche agli artt. da 11 a 16, nonchè all’art. 20 della stessa legge, in quanto strettamente collegati ai primi, sicchè la eventuale abrogazione degli artt. 17, 18 e 19, con sostituzione ad essi dell’art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, determinerebbe un grave scoordinamento normativo ed insormontabili difficoltà applicative, ove non accompagnata dalla caducazione anche delle altre norme citate;

che nel giudizio introdotto con la ordinanza R.O. n. 190 del 1997 ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, che ha chiesto che gli atti vengano rimessi al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata, ovvero che la stessa sia dichiarata inammissibile od infondata.

Considerato che i giudizi, vertendo su identiche questioni, possono essere riuniti per una decisione contestuale;

che, successivamente alla rimessione delle presenti questioni, il legislatore provinciale di Trento é nuovamente intervenuto nella materia de qua con la legge 11 settembre 1998, n. 10, pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale 15 settembre 1998, n. 38, la quale ha apportato modifiche alla impugnata legge n. 6 del 1993;

che, in particolare, l’art. 41 della citata legge sopravvenuta, al comma 6, ha sostituito l’art. 14 della legge provinciale n. 6 del 1993, concernente l’indennità di espropriazione per le aree edificabili, ora determinata "dalla media aritmetica fra il valore che le aree stesse avrebbero in una contrattazione sul libero mercato immobiliare, come quantificato dal servizio espropriazioni, ed il valore agricolo determinato ai sensi dell’art. 13";

che lo stesso art. 41 della legge provinciale di Trento n. 10 del 1998, al comma 16, stabilisce che, per le indennità notificate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa (come nei casi sottoposti al giudice a quo), i promotori della espropriazione ed i soggetti interessati al pagamento dell’indennità possono, entro trenta giorni dalla medesima data, chiedere la rideterminazione della indennità secondo la nuova disciplina;

che, alla luce del significativo mutamento intervenuto nel quadro normativo, e avuto riguardo, in particolare, alla disposizione transitoria che espressamente consente agli interessati la opzione per l’applicazione della disciplina sopravvenuta, appare necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinchè valuti la persistenza del requisito della rilevanza della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.