Ordinanza n. 401/98

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ORDINANZA N.401

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1997 dal Pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, nel procedimento penale a carico di Ammalky Moualy Abdelhadi, iscritta al n. 832 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di un cittadino marocchino il difensore faceva conoscere l’intenzione dell’imputato di essere presente al dibattimento, possibilità preclusa da un decreto di espulsione del predetto dal territorio dello Stato;

  che, secondo quanto esposto, il questore competente aveva respinto l’istanza dell’imputato per il rientro in Italia, e il Pretore di Ravenna, sezione distaccata di Lugo, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 122 (recte: 112) e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui subordina all’autorizzazione del Ministro dell’interno il rientro dello straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso, ma che voglia prender parte al processo;

  che, ad avviso del giudice a quo, in base al codice di rito penale l’imputato ha diritto di presenziare al dibattimento, come si ricava dal capo II di detto codice, che contiene il divieto di celebrazione del processo quando vi sia un legittimo impedimento dell’imputato, e subordina a tale accertamento la dichiarazione di contumacia;

  che si tratterebbe di una situazione assimilabile al legittimo impedimento, a cagione del rifiuto dell’autorità di polizia a concedere il visto di ingresso per presenziare al processo;

  che, peraltro, nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione, per difetto dei presupposti di legge, l’art. 7, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; comma aggiunto dall’art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296;

  che l’unica possibilità di partecipazione sarebbe quella dettata dall’art. 151 del regio decreto n. 773 del 1931, affidata alla discrezionalità del Ministro dell’interno, ma tale situazione ostacolerebbe di fatto l’esercizio dell’azione penale, non consentendo al giudice di svolgere il processo e impedendo all’imputato la difesa in giudizio;

  che il Ministro dell’interno avrebbe, in tal modo, il potere di creare un legittimo impedimento, permanente, in violazione sia dell’art. 112 della Costituzione, che obbliga il pubblico ministero all’esercizio dell’azione penale (mentre, nel caso in esame, il giudice dovrebbe obbligatoriamente sospendere il dibattimento, senza che venga sospeso il decorso della prescrizione, con la inevitabile paralisi dell’azione penale); sia dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione, che garantisce all’imputato il diritto al processo (con la conseguente pretesa di vedere proclamata la sua innocenza, ove sussista);

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza.

  Considerato che é stata sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 151 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

  che, in data successiva all’ordinanza di rimessione, é stata approvata la legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

  che con l’art. 15 della citata legge il legislatore ha previsto, per lo straniero espulso e sottoposto a procedimento penale, la possibilità di far rientro in Italia, sia pure al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali é necessaria la sua presenza;

  che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo affinchè, alla luce del ius superveniens, possa valutare se la questione sia tuttora rilevante nel giudizio principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.