Ordinanza n. 400/98

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ORDINANZA N.400

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi con due ordinanze emesse il 30 maggio e il 27 giugno 1997 dal Tribunale di Lecce, nei procedimenti civili vertenti tra Casciaro Donato e la Cassa di risparmio di Puglia e tra Ferraro Massimo e altro e il Fallimento Cantine Giaffreda, iscritte al n. 798 del registro ordinanze 1997, e al n. 158 del registro ordinanze 1998, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1997, e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che nel corso di due distinte cause civili, pervenute all’udienza collegiale, la parte convenuta rilevava che il Collegio era costituito con la partecipazione di un vice pretore onorario ed eccepiva, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, l’illegittimità costituzionale dell’art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534;

  che tale disposizione, al fine di esaurire le controversie civili pendenti, affida al Presidente del Tribunale, in ragione di particolari esigenze di servizio, il potere di disporre le supplenze di cui all’art. 105 del regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941 (Ordinamento giudiziario) e in assenza delle condizioni ivi contemplate - qualora non possa provvedere a norma dell’art. 97 di esso - anche il potere di nomina di più di due vice pretori onorari per sede di pretura;

che, condividendo le censure mosse, il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento ai parametri indicati, questione di legittimità costituzionale della disposizione richiamata, la quale lederebbe innanzitutto l’art. 3, in quanto garantisce la decisione da parte di magistrati togati soltanto nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, mentre per quelli pendenti a tale data consente la composizione del collegio anche con vice pretori, che sono giudici sottratti al vaglio del concorso pubblico, all’espletamento di un congruo periodo di tirocinio e alla verifica delle funzioni svolte;

che, in definitiva, si tratterebbe di giudici straordinari, creati ad hoc, e come tali in palese violazione dell’art. 102 della Costituzione;

  che, per il rimettente, vi sarebbe altresì lesione dell’art. 106, primo e secondo comma, della Costituzione, perchè risulterebbero vulnerate la regola del concorso e la disciplina che l’ordinamento giudiziario detta per la nomina dei magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

  che, ponendosi in un rapporto di strumentalità con i principi contenuti negli artt. 101 e 104 della Costituzione, il concorso pubblico - secondo l’ordinanza - assicura l’accesso di tutti i cittadini alle magistrature, senza alcuna discriminazione, e nel contempo permette di accertare la qualificazione professionale per l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

  che per quanto attiene, poi, alla disciplina della nomina dei magistrati onorari, secundum constitutionem, essa escluderebbe la loro partecipazione ai collegi giudicanti; nè tale regola potrebbe intendersi estesa dalla sentenza n. 99 del 1964 di questa Corte, non ricorrendo, nella specie, le ipotesi di cui all’art. 105 dell’ordinamento giudiziario;

  che, d’altro canto, l’art. 90, comma 5, censurato, non indica (nè potrebbe farlo) il termine in cui scade la supplenza, termine che non si desumerebbe altrimenti, non potendosi prevedere quando si esauriranno le controversie civili pendenti;

  che vi sarebbe, infine, violazione dell’art. 97 della Costituzione, perchè non risultano stabilite, per i magistrati onorari, le incompatibilità fissate per i togati, essendo loro consentito lo svolgimento della libera professione nello stesso circondario in cui esplicano la funzione giudicante.

Considerato che viene riproposta, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 90, comma 5, della legge n. 353 del 1990, come modificato dall’art. 9 del citato decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge n. 534 del 1995, la quale prevede, per tutti gli affari pendenti alla data del 30 aprile 1995, la possibilità di disporre la supplenza dei magistrati professionali chiamati a comporre il collegio giudicante del tribunale, in materia civile, con vice pretori onorari;

  che questa Corte, con la sentenza n. 103 del 1998, ha già dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale, restringendo l’ambito di operatività della norma alla supplenza per "singole udienze o singoli processi" e, quanto al fondamento, precisando che la chiamata dei vice pretori onorari risponde alle "esigenze eccezionali" costituite dal limitato scopo di esaurire i giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, in modo da consentire il ripristino dell’ordinario andamento della giurisdizione civile;

  che, del resto, il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ha previsto una nuova figura di giudice onorario in sostituzione del vice pretore onorario, stabilendo altresì che "le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia del presente decreto";

  che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall’art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.