Ordinanza n. 397/98

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ORDINANZA N.397

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale della amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1997 dalla Corte d’appello di Palermo, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visti gli atti di costituzione di Leone Vincenzo e Palermo Mariano, nonchè l’atto di intervento della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l’avvocato Giovanni Pitruzzella per Leone Vincenzo e Palermo Mariano e l’avvocato Francesco Castaldi per la Regione Siciliana.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 14 luglio 1997, la Corte d’appello di Palermo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 70 e 3 della Costituzione, dell’art. 23 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale della amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme);

che la disposizione impugnata sostituisce il testo originario dell’art. 67 della legge regionale n. 29 del 1951 sull’elezione dei deputati all’assemblea regionale, ai cui sensi, per le violazioni della stessa legge, si osservavano, in quanto applicabili, le disposizioni penali della legge per l’elezione della Camera dei deputati, ciò che comportava l’applicazione del termine ordinario di prescrizione dei reati. Il nuovo testo prevede invece che per le violazioni della legge elettorale si osservano le disposizioni di cui all’art. 1, ultimo comma, della legge (statale) n. 108 del 1968 sull’elezione dei consigli delle Regioni ordinarie, ai cui sensi, salvo quanto disposto dalla stessa legge, per le elezioni dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. n. 570 del 1960, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con oltre cinquemila abitanti: il che comporterebbe l’applicazione, in forza dell’art. 100 del medesimo testo unico, di un termine speciale di prescrizione di due anni, prolungabile al massimo a tre;

che, secondo il giudice a quo, il testo dell’art. 67 della legge regionale n. 29 del 1951, come sostituito dall’art. 23 della legge regionale n. 41 del 1996, contrariamente al testo precedente, non si limiterebbe a richiamare, per le violazioni delle norme della stessa legge, il "corrispondente complesso delle disposizioni penali" previste per l’elezione della Camera dei deputati, ma prevederebbe l’applicazione, alle violazioni delle norme stabilite per le elezioni regionali (che sarebbero elezioni politiche), delle disposizioni penali stabilite dal legislatore statale in materia di elezioni comunali. Con ciò sarebbe violata la riserva di legge statale in materia penale, sancita dagli articoli 25, secondo comma, e 70 della Costituzione;

che, sotto altro profilo, la Corte remittente ritiene che la norma denunciata contrasti altresì con l’art. 3 della Costituzione, in quanto, nel prevedere un termine di prescrizione massimo di tre anni, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, in presenza delle medesime violazioni aventi rilevanza penale, fra i candidati e gli elettori della Regione Siciliana e quelli di altre Regioni a statuto speciale, per i quali, attraverso il richiamo all’apparato sanzionatorio della legge elettorale per la Camera dei deputati, varrebbe il termine ordinario di prescrizione;

che si sono costituiti, con memorie di identico contenuto, i signori Mariano Palermo e Vincenzo Leone, parti del giudizio a quo, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, secondo le parti, la norma regionale impugnata non ha introdotto un regime penale differenziato, ma, al contrario, ha sottoposto i candidati e gli elettori siciliani al medesimo regime giuridico previsto per quelli di tutte le Regioni ordinarie, onde sarebbero infondate le censure di violazione del principio di eguaglianza;

che, a maggior ragione, ad avviso delle parti, andrebbero respinte le censure fondate sulla asserita esclusività della potestà legislativa statale in materia penale, poichè nella specie la Regione si sarebbe limitata ad "esplicitare" che trova applicazione anche in Sicilia la normativa statale applicabile alle violazioni della disciplina sulle elezioni nelle Regioni ordinarie, normativa che resterebbe quella predisposta dal legislatore statale;

che é intervenuto il Presidente della Regione siciliana, sostenendo in primo luogo che la questione sarebbe priva di rilevanza, poichè, dovendosi nel giudizio a quo applicare sempre e comunque la disposizione più favorevole al reo, l’eventuale pronuncia della Corte non potrebbe esercitare in esso alcuna influenza, neppure con riguardo alla formula di proscioglimento;

che, secondo l'interveniente, sarebbe comunque infondata la censura di violazione della riserva di legge statale in materia penale, la quale sarebbe rispettata quando la Regione, nel disciplinare una materia di propria competenza, rimandi alla preesistente disciplina penale statale ad essa applicabile; d'altra parte, avendo la Regione, in materia di elezione dell'assemblea regionale, competenza legislativa primaria, vincolata al solo rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione in materia elettorale, non potrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima una disposizione mirante ad adeguare sul punto la legislazione regionale a quella statale prevista per le Regioni a statuto ordinario;

che, ad avviso dell'interveniente, parimenti infondata sarebbe la censura di violazione dell’art. 3 della Costituzione, poichè si dovrebbe escludere un sindacato di uguaglianza mediante raffronto tra normative di diversi statuti speciali, ed inoltre in materia elettorale non sussisterebbe parità di situazioni fra le Regioni speciali, in quanto la Regione siciliana godrebbe di una potestà legislativa primaria particolarmente ampia.

Considerato che la questione, come proposta dalla Corte remittente, si appalesa intrinsecamente contraddittoria;

che, infatti, si denuncia, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, la disposizione legislativa regionale che ha novellato il testo dell'art. 65 della legge elettorale, implicitamente ritenendosi che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale darebbe luogo, nel processo a quo, all'applicazione della norma legislativa preesistente (cui si collegherebbe il termine ordinario di prescrizione): senza tener conto che la disposizione originaria, sostituita dalla novella del 1996, era contenuta anch'essa in una legge regionale e interveniva nella materia penale, attraverso il rinvio ad una legge statale (quella per l'elezione della Camera dei deputati) di per sè inapplicabile alle elezioni dell'assemblea regionale siciliana: sicchè lo stesso vizio di incompetenza denunciato a proposito della disposizione impugnata non potrebbe non riguardare anche quella da essa sostituita;

che, peraltro, nella prospettazione del giudice a quo, si censura, contraddittoriamente, non già l'esistenza in quanto tale di una norma regionale incriminatrice, viziata da incompetenza (a cui dovrebbe conseguire, attraverso la dichiarazione di incostituzionalità, il venir meno della stessa norma incriminatrice e quindi del reato per cui si procede), ma la sostituzione, attraverso il rinvio alla legge sulla elezione dei consigli regionali ordinari anzichè, come nella norma antecedente, alla legge sulla elezione della Camera dei deputati, di un regime penale ad un altro per i reati elettorali commessi in occasione delle elezioni dell'assemblea regionale siciliana: regime, quello introdotto, considerato dallo stesso giudice remittente come ingiustificatamente differenziato rispetto a quello in vigore in altre Regioni a statuto speciale, e per questa ragione in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che la rilevata contraddittorietà della questione ne comporta la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Siciliana 12 novembre 1996, n. 41 (Disposizioni in materia di permessi, indennità ed incarichi negli enti locali. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti le elezioni di organi degli enti locali, il comitato regionale di controllo, il personale della amministrazione regionale e degli enti locali. Abrogazione di norme), sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 70 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.