Ordinanza n. 390/98

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ORDINANZA N.390

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell' Amministrazione civile del Ministero dell'interno), e della tabella allegata; dell'art. 2, primo comma, del d.l. 28 gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312) convertito in legge 24 marzo 1986, n. 78; dell'art. 1 del d.l. 26 giugno 1989, n. 240 (Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno) convertito in legge 4 agosto 1989, n. 287 e della tabella allegata, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero dell'interno contro Lauretta Navarra ed altri, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di Lauretta Navarra ed altre nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l'avv.to Lucio Filippo Longo per Lauretta Navarra ed altre e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 dicembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno), e tabella allegata, 2, primo comma, del d.l. 28 gennaio 1986, n. 9 (Interpretazione autentica del quarto comma dell’art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312), nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 marzo 1986, n. 78, e 1 del d.l. 26 giugno 1989, n. 240 (Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell’interno), nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 287, e tabella allegata, " nella parte in cui non consentono di applicare, al personale del Ministero dell'interno con professionalità di interprete-traduttore e di esperto in lingue straniere, il meccanismo di ristrutturazione delle qualifiche e dei profili, in IX e, quindi anche in VIII, qualifica, secondo le previsioni (...) del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44" ;

che, secondo quanto premette il giudice a quo, la legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’ Amministrazione della pubblica sicurezza) ha delegato il Governo ad emanare una particolare disciplina organizzativa per l'ordinamento del Ministero dell’interno e il d.P.R. n. 340 del 1982, che ne é seguito, ha ordinato il personale dell'Interno in due tabelle, nella seconda delle quali sono indicate le figure di impiego divise in otto qualifiche funzionali;

che, secondo il rimettente, nella tabella da ultima menzionata la sistemazione dei dipendenti con professionalità linguistica é prevista nel VI livello, se semplici assistenti linguistici con funzioni di mera traduzione, e nel VII livello, se traduttori-interpreti;

che la legge n. 78 del 1986, introducendo per la generalità dei pubblici dipendenti la nona qualifica funzionale, ha sì stabilito che i relativi profili e modalità di accesso dovevano essere individuati mediante la procedura contrattuale della legge-quadro, ma "ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121" , in tal modo conservando una specialità non più revocata -ad avviso del Consiglio di Stato- dai successivi accordi concernenti il comparto "Ministeri" , nè dalla legislazione per la ristrutturazione dei profili per il personale del Ministero dell'interno (d.l. n. 240 del 1989, convertito in legge n. 287 del 1989);

che, secondo il collegio, non esisterebbe alcuna ragione, di carattere organizzativo o funzionale, per giustificare, all’interno del comparto "Ministeri" , un trattamento differenziato della categoria del personale statale con professionalità linguistica, tanto più che anche nell'ordinamento dell'Interno sarebbero riscontrabili categorie di personale inquadrate nella nona qualifica funzionale;

che alcune delle parti private del giudizio principale si sono costituite davanti alla Corte costituzionale prospettando " una ricostruzione interpretativo-sistematica della disciplina (...) che affermi l’applicabilità immediata e diretta della normativa generale, prevista per tutto il personale ministeriale di professionalità linguistica, anche ai dipendenti del Ministero dell’interno" , e, soltanto in via subordinata, hanno aderito alle ragioni di incostituzionalità evidenziate dal rimettente;

che é intervenuto nel giudizio incidentale il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo perchè la Corte dichiari la questione inammissibile o non fondata.

Considerato che successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, in data 26 febbraio 1998, é stato sottoscritto, ai sensi dell’art.1, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto "Ministeri" del 16 maggio 1995, l’ accordo successivo per il personale dell’ Amministrazione civile dell’interno (in Gazzetta ufficiale, supplemento ordinario n. 106 del 5 giugno 1998);

che il testo in parola prevede, tra l’altro, che " al personale dell’amministrazione civile dell’Interno si applicano i profili professionali istituiti dal d.P.R. n. 1219 del 1984 e dal d.P.R. n. 44 del 1990" (art.1); e, ancora, che " le parti si danno atto che al personale di cui al presente accordo si applica comunque il CCNL del comparto Ministeri" (art. 6);

che, inoltre, a seguito della stipulazione del suddetto accordo successivo, sono divenute "inapplicabili" nei confronti del personale che ne é oggetto -ai sensi dell’ art. 72, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29- le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nell’accordo stesso, ed in particolare il denunciato art. 10 del d.P.R. n. 340 del 1982 (art.7);

che, infine, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria, quali parti del medesimo accordo, hanno espressamente convenuto (Dichiarazione congiunta n.1) -sulla premessa della possibilità di adozione, nell’ambito dell’ Amministrazione civile dell’Interno, di tutti i profili professionali previsti per le altre amministrazioni pubbliche- la futura istituzione anche di profili di professionalità linguistica di ottava (revisore) e nona (direttore) qualifica funzionale;

che, pertanto, la sopravvenienza del predetto atto appare suscettibile di alterare il quadro normativo di riferimento del giudice a quo, così da postulare un rinnovato esame dei profili di rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.