Ordinanza n. 387/98

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ORDINANZA N.387

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI              

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del Combinato disposto degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 7 novembre 1997 dal Tribunale di Genova, sulle richieste di riesame proposte da G. M. e da C. R., iscritte ai nn. 63 e 84 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto - pronunciate in due diversi procedimenti incidentali concernenti richiesta di riesame della ordinanza con la quale era stato disposto, su istanza della parte civile, il sequestro conservativo dei beni di due coimputati - il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale del "coordinato disposto" degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale, in riferimento all’art.24 della Costituzione;

che il giudice a quo, in punto di fatto, ha precisato che il provvedimento di sequestro conservativo disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della parte civile aveva oggetto e contenuto analogo ad altro provvedimento già annullato dal tribunale per insussistenza del periculum in mora;

che il rimettente rileva, tuttavia, che la parte civile non poteva essere ritenuta titolare di un autonomo diritto ad essere avvisata, ex art. 324 cod. proc. pen., nè della data di fissazione dell’udienza di discussione del riesame, nè del deposito dell’ordinanza, e conseguentemente non aveva potuto partecipare al procedimento incidentale per il mantenimento della misura cautelare;

che il rimettente, che pure ritiene di dovere senz'altro annullare il nuovo provvedimento per violazione del principio ne bis in idem, dubita che gli artt. 318 e 324 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono - secondo la interpretazione datane dalle Sezioni unite della Corte di cassazione - che sia notificato alla parte civile avviso dell’udienza per la discussione del riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo disposto su richiesta della medesima parte civile, ledano irrimediabilmente e ingiustificatamente il diritto di questa a difendersi e a controdedurre nel procedimento incidentale per il mantenimento della misura cautelare;

che é intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con distinti ma identici atti di intervento, che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che in relazione all’identico tenore delle ordinanze deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

che le ordinanze con cui sono state sollevate le questioni di costituzionalità hanno contestualmente annullato il provvedimento di sequestro conservativo oggetto del giudizio di riesame;

che, dunque, il Tribunale, al momento della proposizione della questione, aveva già fatto applicazione della normativa impugnata, con la conseguenza che la questione difetta palesemente di rilevanza;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 318 e 324 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.