Ordinanza n. 369/98

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ORDINANZA N.369

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 2 settembre 1996 dal Pretore di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Bertocchi Sergio e Di Credico Gregorio e l’ENPALS, iscritte ai nn. 1222 e 1336 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1996 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Bertocchi Sergio, Di Credico Gregorio e dell’ENPALS nonchè, gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 ottobre 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi l’avvocato Angelo Curti per l’ENPALS e l’Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di due controversie promosse da cantanti lirici professionisti contro l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell’art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica);

che a parere del giudice a quo, mentre il sistema di contribuzione fissato in precedenza prevedeva l’obbligo per il lavoratore di versare l’aliquota del 14,70 per cento fino all’ammontare massimo di lire 315.000 di compenso giornaliero, e che sull’eccedenza rispetto a tale somma venisse applicato un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento, la norma impugnata, nel modificare il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, ha elevato l’aliquota percentuale al 26,97 per cento ed ha stabilito che essa si applichi ai compensi giornalieri fino alla concorrenza di lire un milione, innalzando nel contempo il contributo di solidarietà dal 3 al 5 per cento;

che pertanto la norma impugnata, nell’aggravare l’onere di contribuzione a carico del lavoratore in fase di attività, non ha provveduto ad elevare anche la retribuzione massima calcolabile ai fini del computo della pensione, somma che l’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 continua a fissare in lire 315.000;

che il Pretore rimettente, pur affermando, in punto di rilevanza, che non occorre in questa fase del processo una specifica istruttoria sulla situazione concreta, ritiene che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata avrebbe concrete ripercussioni sull’ammontare del trattamento di quiescenza dei ricorrenti; nel merito, osserva che aver innalzato l’obbligo di contribuzione a carico dei lavoratori mantenendo fermo, nel contempo, il tetto della retribuzione pensionabile, ha creato un’evidente sperequazione dei trattamenti di quiescenza, rompendo quel principio di proporzionalità che sta alla base dell’intero sistema pensionistico, come anche questa Corte ha evidenziato nella sentenza n. 173 del 1986, con conseguente violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione;

che nei giudizi davanti a questa Corte si sono costituiti, con due atti di identico contenuto, i ricorrenti Bertocchi Sergio e Di Credico Gregorio, concludendo per l’accoglimento della prospettata questione;

che si é costituito anche l’ENPALS, con apposito atto, sostenendo la infondatezza della sollevata questione;

che parimenti é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata o che gli atti vengano rimessi al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza.

Considerato che i giudizi, vertendo su identica questione, possono essere riuniti per una decisione contestuale;

che successivamente alla rimessione delle presenti questioni il legislatore é intervenuto, col decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ridisciplinando complessivamente la materia del regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS;

che, in particolare, l’art. 1, comma 2, del citato decreto ha parificato dal 1° gennaio 1997 il contributo a carico dei lavoratori a quello dell’assicurazione generale obbligatoria; il successivo comma 8 del citato decreto ha mantenuto l’obbligo contributivo sulla retribuzione giornaliera non eccedente la somma di lire un milione, mentre il comma 10 del medesimo art. 1 ha sostituito l’art. 12, comma settimo, del d.P.R. n. 1420 del 1971, stabilendo che la retribuzione pensionabile, attualmente ferma a lire 315.000 gionaliere, venga rivalutata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

che le due ordinanze di rimessione, peraltro, non indicano espressamente la data di pensionamento dei due lavoratori e l’entità dei compensi dai medesimi percepiti successivamente al 1° gennaio 1992, data di entrata in vigore della norma impugnata;

che alla luce delle esposte considerazioni e del significativo mutamento del quadro normativo, nel quale é anche previsto un sistema di rivalutazione del tetto pensionabile, appare opportuno restituire gli atti al giudice a quo, affinchè valuti la permanenza del requisito della rilevanza e le soluzioni del merito, eventualmente provvedendo ad una precisazione dei termini della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.