Ordinanza n. 360/98

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.360

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1996 e il 5 marzo 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Alfio D’Amico contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritta al n. 567 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visti l’atto di costituzione di Alfio D’Amico, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato dal titolare di un’emittente televisiva locale e diretto all’annullamento di un provvedimento ministeriale di diniego di concessione per la radiodiffusione televisiva commerciale, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, nella parte in cui prescrive, ai fini del rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva commerciale in ambito locale, il previo versamento di una cauzione determinata in misura fissa;

  che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, sotto un duplice aspetto;

  che, per un primo profilo, la prescrizione del versamento di una cauzione nella misura di trecento milioni di lire (ex art. 16, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223) sarebbe irragionevole, in quanto non consente di graduare l’importo richiesto all’ambito territoriale di diffusione dell’emittente ovvero alle potenzialità strutturali dell’impianto, specie avuto riguardo alla molteplicità di criteri di carattere oggettivo previsti dalla vigente normativa (art. 16, comma 17, della legge n. 223 del 1990) ai fini del rilascio della concessione;

  che, per un secondo e collegato profilo, la norma impugnata sarebbe altresì lesiva del principio di uguaglianza, alla stregua del raffronto tra la norma che prescrive il versamento della cauzione in vista dell’attività di emissione televisiva in ambito locale e la disciplina prevista, rispettivamente, (a) per le emittenti di radiodiffusione sonora di carattere "comunitario", per le quali é espressamente escluso qualsiasi obbligo di cauzione ai fini del rilascio della concessione (art. 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990), e (b) per le emittenti esclusivamente radiofoniche, alle quali é comunque consentito di versare la cauzione fino al momento del rilascio della concessione;

  che la parte privata, ricorrente nel processo principale, ha depositato fuori termine atto di costituzione in giudizio formulando argomentazioni a sostegno dell’accoglimento della questione sollevata nonchè deducendo – in una successiva memoria – l’ammissibilità della propria costituzione, per essere il ritardo nel deposito dell’atto ascrivibile a disservizi postali;

  che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

  Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione della parte privata, poichè essa é avvenuta oltre i termini, di carattere perentorio, stabiliti dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (tra molte, ordinanza n. 142 del 1996; sentenza n. 208 del 1995);

  che, nel merito, la previsione del versamento di una cauzione da parte dei soggetti i quali, già autorizzati provvisoriamente a proseguire nell’esercizio degli impianti a norma dell’art. 32 della legge n. 223 del 1990, presentano domanda di concessione per l’esercizio della diffusione televisiva in ambito locale, risponde all’esigenza di garantire che i privati che aspirano ad operare nel settore dispongano di mezzi economici e finanziari adeguati all’esercizio dell’impresa;

  che é alla stregua di tale esigenza che sono richiesti, ai fini del rilascio del provvedimento abilitativo, determinati requisiti minimi, quali, per le società commerciali, un capitale sociale non inferiore a lire trecento milioni e, per le persone fisiche e giuridiche, la cauzione di cui é questione (art. 16, comma 8, della legge n. 223 del 1990, in relazione all’art. 1, comma 5, lettera b), del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422), secondo una scelta legislativa atta a prefissare in modo obiettivo e imparziale le condizioni, anche di ordine patrimoniale, per l’ingresso e la permanenza dei privati nel sistema radiotelevisivo;

  che, alla luce delle osservazioni che precedono, le censure di irragionevolezza proposte dal giudice a quo risultano prive di fondamento, anche per l’ulteriore rilievo dell’incidenza dell’onere patrimoniale su soggetti che già da tempo svolgono – proprio in quanto autorizzati – l’esercizio degli impianti radiotelevisivi e che possono costituire la cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa (art. 28 del d.P.R. 27 marzo 1992, n. 255);

  che pertanto la prescrizione di una cauzione di importo predeterminato e uguale per ogni soggetto aspirante risulta coerente con la riferita ratio della previsione impugnata, alla quale sono invece estranei i criteri contenuti nell’art. 16, comma 17, della legge n. 223 del 1990, che attengono solo al fine della selezione dei soggetti richiedenti e non a una funzione di garanzia;

  che, relativamente al profilo di violazione del principio di uguaglianza, prospettato dal giudice a quo sul rilievo della differenza tra la disciplina concernente le emittenti televisive in ambito locale e quella apprestata per le emittenti radiofoniche, valendo solo per queste ultime e non per le prime la possibilità di versare la cauzione "fino al momento del rilascio della concessione" (ex art. 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito in legge 17 dicembre 1992, n. 482), va osservato che in entrambi i casi, conformemente alla funzione di garanzia dell’istituto, é comunque prescritto che la cauzione preceda, e non segua, il provvedimento concessorio;

  che, per lo stesso profilo, più in generale é da rilevare che non può utilmente essere posta a raffronto con la norma impugnata una disciplina concernente il settore della radiodiffusione sonora (di carattere commerciale e in ambito locale), il cui esercizio richiede diverse e minori componenti di ordine economico-finanziario rispetto alla radiodiffusione televisiva, come é reso evidente dalla previsione, per esso, della riduzione a un terzo dell’importo della cauzione (art. 16, comma 9) e dal connesso minore importo dei canoni concessori (art. 22, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 223 del 1990);

  che il rilievo che precede vale, a maggior ragione, per l’ulteriore profilo della censura di disparità di trattamento rispetto alle emittenti radiofoniche "comunitarie", la cui peculiare caratterizzazione, incentrata su contenuti culturali, politici, religiosi e sull’assenza dello scopo di lucro (art. 16, comma 5, della legge n. 223 del 1990) giustifica la determinazione legislativa dell’esenzione dall’obbligo della cauzione e non impone la medesima disciplina per tali emittenti e per quelle di carattere commerciale, come é reso manifesto nello stesso sistema della legge n. 223 del 1990, che vieta (art. 16, comma 6) ogni passaggio dall’una all’altra categoria;

  che la questione sollevata deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata, sotto ogni profilo.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito in legge 27 ottobre 1993, n. 422, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.