Ordinanza n. 319/98

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ORDINANZA N.319

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1998 dal Pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Biasi Renato contro il Comune di Fiumefreddo Bruzio ed altra iscritta al n. 100 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1998 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione all’esecuzione, il Pretore di Cosenza, con ordinanza del 9 gennaio 1998, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336;

che, ad avviso del rimettente, la prima delle norme censurate - nel prevedere una forma di procedura esecutiva collettiva di tipo concorsuale nei confronti di un ente locale che versi in stato di dissesto - violerebbe l'art. 113 della Costituzione in quanto l'intera procedura si svolgerebbe "in ambito amministrativo senza alcun controllo giurisdizionale se non quello eventuale della magistratura amministrativa con la conseguenza di una ingiustificata degradazione di un diritto soggettivo perfetto, quale quello di credito, ad un mero interesse legittimo";

che la suddetta procedura consentirebbe al commissario liquidatore di transigere, secondo il proprio arbitrio, vertenze in atto o pretese in corso senza alcuna forma di controllo giurisdizionale, pregiudicando in tal modo la realizzazione del principio della par condicio creditorum;

che, secondo il giudice a quo, l’art. 113 del citato d.lgs. n. 77 del 1995 - nel disporre la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di pertinenza degli enti locali destinate, con atto amministrativo, all’espletamento dei servizi essenziali - renderebbe impossibile al creditore procedente la tutela del proprio credito a fronte di una dichiarazione negativa del tesoriere dell’ente locale;

che, in tal modo, si determinerebbe, con la creazione di due diverse categorie di creditori, una deroga al principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 del codice civile, priva di giustificazione sotto il profilo della ragionevolezza e lesiva del principio di eguaglianza;

che la stessa disposizione - attribuendo rilevanza, nei rapporti privatistici, ad un atto dell’ente esecutato avente natura meramente previsionale e perciò di carattere generico ed impedendo al creditore la verifica dell’effettiva destinazione delle somme - violerebbe il diritto del creditore procedente a resistere in giudizio, tutelato dall’art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

che, in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria insistendo nelle proprie richieste ed in particolare rilevando come l'attuale disciplina del risanamento finanziario degli enti locali dissestati di cui al d. lgs. n. 77 del 1995, come modificato dal d.lgs. n. 336 del 1996, "riprodurrebbe dal punto di vista strutturale" quella di cui all’abrogato art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, che questa Corte avrebbe già ritenuto costituzionalmente legittima.

Considerato che difetta nell'ordinanza di rimessione la motivazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale e che non é neppure possibile desumere tale rilevanza da una descrizione, pur sommaria, della fattispecie oggetto della controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente;

che la diversità delle due norme congiuntamente denunciate (delle quali, mentre l'una presuppone l'intervenuta dichiarazione di dissesto dell'ente locale e dispone l'apertura di una procedura concorsuale di liquidazione, l'altra stabilisce, in relazione ad una esecuzione individuale, l'impignorabilità delle somme di pertinenza degli enti locali destinate a determinati servizi pubblici essenziali) non consente di ricostruire, neppure induttivamente, la fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

   dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.