Ordinanza n. 313/98

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ORDINANZA N. 313

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 7 gennaio 1997 dal Pretore di Imperia, rispettivamente iscritte ai nn. 219, 220 e 221 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che - nel corso di tre procedimenti instaurati a séguito di opposizioni a verbali d'accertamento di infrazione di regole della circolazione stradale, proposte da altrettanti automobilisti, coinvolti in sinistri stradali con lesioni alle persone, al fine di far dichiarare non illecita la condotta loro contestata ed escluse le rispettive responsabilità nella determinazione dei sinistri stessi - il Pretore di Imperia, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse tutte in data 7 gennaio 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

  che, qualificate le proposte domande quali azioni di accertamento, tendenti "in via preventiva" ad evitare l'eventuale adozione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida, osserva il rimettente come - nelle ipotesi (statisticamente prevalenti) in cui il fatto ascritto rientri tra i reati perseguibili a querela e questa non venga proposta, per rinunzia tacita o esplicita della persona che ha subìto le lesioni - all'interessato non rimanga alcun rimedio giuridico, non essendo prevista dalla denunciata norma (contrariamente a quanto sancisce il successivo art. 224, comma 4, "nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento") la rimozione degli effetti della pronuncia di sospensione provvisoria della patente;

  che, pertanto, il denunciato comma 2 dell'art. 223, "nella parte in cui prevede l'applicabilità della previsione normativa alle ipotesi di reato perseguibili a querela, ancorchè l'azione penale risulti improcedibile", violerebbe: a) l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che abbiano o meno la possibilità di essere sottoposti a giudizio; b) l'art. 16 della Costituzione, per la conseguente compromissione della libertà di circolazione dei soggetti stessi; c) gli artt. 24 e 25 della Costituzione, poichè l'accesso all'àmbito naturale del giudizio penale - necessario anche in ragione della sostanziale indeterminatezza del concetto di "evidente responsabilità", previsto dalla norma quale presupposto per l'adozione del provvedimento prefettizio - é rimesso all'arbitrio della parte lesa; d) l'art. 97 della Costituzione, per la conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, stante l'arbitraria sostituzione di questa al giudice penale nell'accertamento del fatto;

  che é intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate questioni.

  Considerato che, comportando la soluzione di questioni identiche, riguardanti tutte la stessa norma e sollevate con le medesime motivazioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

  che il giudice a quo esplicitamente qualifica le domande proposte dai ricorrenti quali azioni di accertamento, tendenti "in via preventiva" ad evitare l'eventuale adozione di un futuro provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida;

  che, pur ammettendo la proponibilità di siffatte azioni di accertamento negativo nell'àmbito d'un procedimento tipicamente impugnatorio quale quello ex lege 24 novembre 1981, n. 689, risulta palese dalla prospettazione come - rispetto allo specifico thema decidendum dei giudizi a quibus, concernente esclusivamente l'asserita assenza di responsabilità penale in relazione alle singole condotte dei ricorrenti - non possa comunque trovare applicazione la norma censurata, la quale afferisce soltanto alle procedure ed alle condizioni per l'adozione del provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, "nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di cui all'art. 222, commi 2 e 3": provvedimento, autonomamente opponibile davanti al pretore ai sensi del combinato disposto degli artt. 205 e 223, comma 5 (v. sentenza n. 31 del 1996);

  che, in conseguenza, le questioni sono manifestamente inammissibili per l'evidente irrilevanza nel giudizio a quo (v., ex plurimis, sentenza n. 89 del 1995 ed ordinanza n. 90 del 1998); e ciò anche a prescindere dal fatto che il rimettente neppure fornisce l'indispensabile precisazione - con riguardo alle fattispecie sottoposte al suo giudizio -in ordine alla mancata proposizione della querela, od alla sopravvenuta remissione di essa, da parte della persona offesa.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Imperia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.