Ordinanza n. 303/98

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ORDINANZA N.303

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento penale a carico di V. S., iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Salerno, in composizione e con funzioni di giudice per l’udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza del 26 novembre 1997, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all’udienza preliminare del processo penale minorile lo stesso giudice che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia rigettato la richiesta del pubblico ministero di declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, a norma dell’art. 27, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni);

  che il giudice rimettente osserva che, verificandosi appunto nel giudizio a quo l’ipotesi anzidetta, la sollevata questione é rilevante perchè attiene alla valida costituzione e composizione del collegio chiamato a trattare l’udienza preliminare;

  che, pur svolgendo talune premesse di carattere generale sulle finalità e sui caratteri propri della giurisdizione penale minorile, che denoterebbero l’esigenza di continuità della trattazione del procedimento da parte del medesimo giudice-persona fisica, il rimettente, dando seguito a una eccezione sollevata dal pubblico ministero, solleva la riferita questione sul rilievo degli enunciati della giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità nel processo penale, e in particolare della sentenza n. 311 del 1997;

  che, ad avviso del rimettente, la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto può essere rigettata dal giudice per le indagini preliminari sia per la mancanza, allo stato degli atti, di elementi sufficienti per decidere sulla sussistenza di un reato, o sulla sua ascrivibilità al minore o, ancora, sulla tenuità e occasionalità del fatto, sia perchè, attraverso un apprezzamento di merito, il giudice ritiene che il fatto non sussiste o non é stato commesso dal minore o, all’inverso, perchè, sul presupposto della esistenza di sufficienti elementi per l’affermazione di responsabilità, il fatto non riveste i caratteri della tenuità e dell’occasionalità;

  che, in riferimento a tale secondo ordine di ipotesi, il giudice rimettente ravvisa nel rigetto della declaratoria in argomento una valutazione di contenuto sul merito della res iudicanda, idonea a costituire un pregiudizio rispetto alla successiva trattazione del processo nell’udienza preliminare e tale da imporre, pertanto, di riconoscere una ipotesi di incompatibilità da ricondurre all’impugnato art. 34, comma 2, cod. proc. pen., pena la violazione dei parametri costituzionali invocati.

  Considerato che, anteriormente all’ordinanza di rimessione, analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, é stata dichiarata non fondata da questa Corte, con la sentenza n. 311 del 1997;

  che nella citata sentenza - peraltro richiamata dal rimettente a sostegno della prospettata incostituzionalità dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - si é, in particolare, osservato che nel provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta del pubblico ministero di declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto non può ravvisarsi la forza "pregiudicante" necessaria perchè possa delinearsi una causa di incompatibilità a svolgere successive attività valutative di merito;

  che l’anzidetto rilievo discende dal difetto del carattere decisorio nella pronuncia in argomento, giacchè il giudice per le indagini preliminari é chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero "... in astratto e assumendo l’ipotesi accusatoria, per l’appunto, come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il fatto é stato effettivamente commesso e che l’imputato ne porta la responsabilità" (sentenza n. 311 citata, punto 4 del diritto);

  che il giudice a quo non propone - neppure in riferimento agli ulteriori parametri (artt. 76 e 77 della Costituzione), del resto solamente enunciati - argomenti nuovi o comunque tali da indurre questa Corte a un diverso orientamento;

  che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.