Ordinanza n. 294/98

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ORDINANZA N.294

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall’art. 9 della legge 20 dicembre 1995, n. 534, promossi con ordinanze emesse:

1) il 28 maggio 1997 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Mura Luigi e Pneumatici Pirelli s.p.a. iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1997.

2) il 17 giugno 1997 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pressevit s.p.a. e Sirini Remo ed altra iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso del procedimento civile tra Mura Luigi e la s.p.a. Pneumatici Pirelli il Pretore di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo premette che la causa sottoposta al suo giudizio deve ritenersi di pronta e facile soluzione, al punto da consigliare l’applicazione dell’art. 315 cod. proc. civ., che prevede l’immediata decisione con motivazione contestuale a seguito di discussione orale;

che quest’ultima norma, però, ai sensi dell’impugnato art. 90, non può essere applicata alle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, com’é stato invece disposto per l’art. 186-quater del medesimo codice di rito;

che siffatta omissione, a detta del rimettente, viola gli indicati parametri costituzionali, poichè crea ingiustificate disparità di trattamento tra cause analoghe, oltre a non incentivare le finalità deflattive del processo civile, le quali sono certamente sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del 1990;

che nel corso del procedimento civile tra la Pressvit s.p.a. e Sirini Remo il medesimo Pretore di Milano ha sollevato un’identica questione di legittimità costituzionale;

che nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite parti private, nè ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i due giudizi, vertendo su identica questione, possono essere riuniti per una contestuale decisione;

che la doglianza sollevata dal Pretore di Milano consiste essenzialmente nella mancata previsione, da parte del legislatore, di una norma transitoria che consenta l’immediata applicabilità dell’art. 315 cod. proc. civ. anche alle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, così com’é avvenuto per l’art. 186-quater del codice di procedura civile;

che il giudice a quo non dà conto del pacifico orientamento di questa Corte secondo cui la discrezionalità della quale gode il legislatore nel regolare il processo si estrinseca pienamente anche in rapporto alle norme transitorie, con l’unico limite della ragionevolezza e della non arbitrarietà (v. sentenze n. 217 del 1998, n. 378 del 1994, n. 136 del 1991 e n. 301 del 1986);

che, nel regolare la transizione dal vecchio al nuovo rito processuale, l’art. 90 della legge n. 353 del 1990 ha compiuto una scelta che costituisce legittima esplicazione di tale discrezionalità, stabilendo l’immediata applicabilità di alcune norme e non di altre;

che la sentenza additiva che il Pretore di Milano sollecita da questa Corte avrebbe sicuramente contenuto discrezionale, e come tale andrebbe a violare la sfera di discrezionalità del legislatore;

che la questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.