Ordinanza n. 287/98

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ORDINANZA N.287

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1997 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di F. G. ed altri, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

  Ritenuto che il Tribunale di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che l’art. 371-bis, secondo comma, cod. pen. - ove é disposta la sospensione del procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero, previsto dal primo comma del medesimo articolo, fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere - non si applica ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia già stata esercitata l’azione penale ai sensi dell’art. 405 cod. proc. pen.;

  che il giudice rimettente - individuata la ratio della sospensione del procedimento nell’esigenza di evitare il rischio che il teste indagato per il reato di false informazioni al pubblico ministero renda dichiarazioni in qualche modo condizionate dalla pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente sulle posizioni dell’accusa - rileva che la norma impugnata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati le cui posizioni sono invece, sotto il profilo indicato, del tutto identiche, in quanto nella disciplina transitoria la sospensione del processo risulta ancorata ad <<un dato generale (l’entrata in vigore della legge) indipendente dalla dinamica del processo>>;

  che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

  Considerato che con ordinanza n. 61 del 1998 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata una analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost;

  che la Corte da un lato ha posto in rilievo che la ratio della disciplina "a regime" della sospensione del procedimento, contenuta nell’art. 371-bis, secondo comma, cod. pen., é ravvisabile nell’esigenza di garantire la libertà morale e di autodeterminazione della persona indagata per il reato di false informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico ministero nel momento in cui nel procedimento principale l’organo dell’accusa é "processualmente" interessato alla formazione della prova, dall’altro ha osservato che la norma transitoria non contrasta con la ratio che sottostà alla disciplina "a regime", dal momento che, una volta che sia stata esercitata l’azione penale per il reato di false informazioni, la posizione dell’imputato é ormai sottoposta al giudizio dell’autorità giurisdizionale, e quindi sottratta a potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al quale il reato é stato commesso;

  che la Corte ha concluso che dal confronto tra la disciplina "a regime" e la norma transitoria emerge che il legislatore ha non irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione dei procedimenti per il reato di cui all’art. 371-bis cod. pen. in corso al momento dell’entrata in vigore della legge;

  che nell’ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili nuovi e ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella ordinanza richiamata;        

  che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Messina, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.