Ordinanza n. 286/98

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ORDINANZA N.286

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431 e 566 del codice di procedura penale e dell’art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 10 novembre, il 23 aprile, il 5 ed il 6 novembre 1997 dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte al n. 879 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 85, 89 e 125 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 1997 e nn. 8, 9 e 10, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

  Ritenuto che con quattro ordinanze il Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);

  che con la ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85/98) il giudice rimettente ha sollevato la questione nel corso di un dibattimento instaurato con giudizio direttissimo dopo che, nello stesso giudizio, aveva provveduto alla convalida dell’arresto;

  che con le ordinanze in data 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6 novembre 1997 (r.o. nn. 879/97; 89/98; 125/98) il giudice rimettente ha sollevato la questione nella fase della convalida dell’arresto preliminare al giudizio direttissimo;

  che, a prescindere dalla fase processuale – dibattimento ovvero convalida dell’arresto – in cui le questioni sono state sollevate, il contenuto delle ordinanze di rimessione é identico;

  che, ad avviso del rimettente, le norme censurate violerebbero i principi costituzionali sopra richiamati, nella parte in cui non prescrivono che la relazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria procedente e le dichiarazioni dell’imputato vengano assunte, in sede di convalida dell’arresto, nel rispetto delle forme dettate per la testimonianza e per l’esame dell’imputato nel dibattimento, nonchè nella parte in cui non prevedono l’inserimento di tali atti, acquisiti nelle forme indicate, nel fascicolo per il dibattimento;

  che, ad avviso del rimettente, il principio affermato dalla Corte costituzionale nelle numerose decisioni in tema di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. - secondo cui < < una valutazione di contenuto sulla probabile fondatezza dell’accusa>> anticipa il giudizio -, combinato con quanto affermato dalla stessa Corte (sentenza n. 177 del 1996) in riferimento al giudizio direttissimo avanti al pretore, allorchè ha escluso che la decisione sulla convalida dell’arresto e sulla misura cautelare determini l’incompatibilità del giudice chiamato a celebrare il dibattimento con il rito direttissimo, dovrebbe comportare che l’acquisizione degli elementi di valutazione nella fase della convalida avvenga nel rispetto delle forme e con le garanzie proprie della fase del giudizio: in particolare per quanto < < concerne i qualificanti momenti della cosiddetta relazione orale dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria procedente e della dichiarazione dell’arrestato che, a norma dell’articolo 566 cod. proc. pen., viene "sentito" ai fini della convalida>>;

  che infatti, secondo il giudice a quo, solamente rispettando le forme previste per il dibattimento potrebbe essere garantita la compatibilità di tali momenti con i parametri costituzionali rappresentati dagli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, così salvaguardandosi anche < < l’aspetto della loro diretta utilizzabilità ai fini di giudizio>>;

  che nell’ordinanza r.o. n. 85/97 il rimettente, premesso di avere già provveduto al giudizio di convalida e all’applicazione delle misure cautelari, motiva sulla rilevanza osservando che il giudizio < < si trova proprio nella fase dibattimentale conseguente alla convalida [...], dove trovano applicazione le norme censurate>>;

  che, nelle successive tre ordinanze, il rimettente motiva sulla rilevanza osservando che, tenendo conto di quanto rilevato dalla Corte nella ordinanza n. 301 del 1997, che aveva dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza precedenti questioni analoghe, sollevate nel corso del dibattimento, la questione viene ora sollevata nella fase della convalida, dove trovano diretta applicazione le norme censurate;

  che nei vari giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

  Considerato che, in relazione all’identico contenuto del merito delle ordinanze, deve disporsi la riunione dei relativi giudizi;

  che, con riferimento all’ordinanza r.o. n. 85/98, identica questione é stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 301 del 1997 (e successivamente con le ordinanze n. 401 del 1997 e nn. 59 e 171 del 1998), con la quale si é rilevato che la questione era stata sollevata nel corso del dibattimento, quando il rimettente aveva oramai già provveduto sulla convalida dell’arresto e sulla richiesta di misura cautelare, e che di conseguenza la questione, essendo volta a modificare le modalità di assunzione degli atti raccolti durante la fase della convalida dell’arresto, rispetto alla quale il giudice a quo aveva esaurito la sua cognizione, difettava di rilevanza in relazione al giudizio di merito nell’ambito del quale, ancorchè in limine, era stata sollevata;

  che anche la questione oggetto del presente giudizio é stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva già provveduto sulla convalida dell’arresto e sulla richiesta di misura cautelare, ed aveva già avuto inizio il dibattimento, sicchè essa, per le considerazioni sopra richiamate, difetta di rilevanza;

  che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

  che, con riferimento alla questione dedotta con le successive ordinanze r.o. nn. 879/97, 89/98, 125/98, questa Corte ha affermato con giurisprudenza costante che la funzione giudicante deve ritenersi pregiudicata solo se la precedente valutazione di merito é stata espressa in una diversa fase del procedimento (v. sentenze n. 155 del 1996 e n. 131 del 1996);

  che con riguardo allo specifico profilo dell’eventuale incompatibilità del pretore del dibattimento che abbia proceduto alla convalida dell’arresto, prima del contestuale giudizio direttissimo, questa Corte ha escluso qualsiasi profilo di incompatibilità (sentenza n. 177 del 1996; ordinanze nn. 433, 316 e 267 del 1996), rilevando – con argomentazioni da cui non vi é motivo di discostarsi – da un lato che la convalida dell’arresto non comporta la formulazione di un giudizio di merito sulla colpevolezza, essendo volta a verificare la legittimità o meno dell’arresto, dall’altro che non é configurabile una menomazione dell’imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al proprio giudizio o rispetto ad esso incidentali, attratte nella competenza per la cognizione del merito;

  che il pretore rimettente, pur mostrando di prendere atto della ricordata giurisprudenza costituzionale, in realtà se ne discosta apertamente quando rileva che l’imparzialità del giudice sarebbe rispettata solo se nella fase della convalida la relazione dell’ufficiale di polizia giudiziaria e le dichiarazioni dell’arrestato venissero assunte con le forme proprie del dibattimento;

  che, inoltre, tali argomentazioni si basano su di un evidente salto logico, in quanto da un lato viene nella sostanza supposta una incompatibilità tra la funzione di giudizio e la fase della convalida, dall’altro si sostiene che il pregiudizio per la funzione giudicante verrebbe meno ove il pretore della convalida assumesse gli atti di cui all’art. 566, comma 3, cod. proc. pen. con le modalità previste per l’assunzione della prova in dibattimento, dandosi così incomprensibilmente rilievo a un dato meramente formale, che non incide sulla natura della funzione esercitata;

  che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze r.o. nn. 879/97, 89/98 e 125/98 deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell’art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l’ordinanza del 23 aprile 1997 (r.o. n. 85 del 1998);

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, 431, 566 del codice di procedura penale e dell’art. 138 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze del 10 novembre 1997, 5 novembre 1997, 6 novembre 1997 (r.o. nn. 879 del 1997, 89 del 1998, 125 del 1998).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.