Ordinanza n. 285/98

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ORDINANZA N.285

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promossi con due ordinanze emesse il 9 aprile ed il 19 marzo 1997 dal Pretore di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in A.C. e con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997 dal Pretore di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 37, 38 e 157 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 12, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Pretore di Pescara, sezione distaccata di S.Valentino in A.C., con due ordinanze identicamente motivate, emesse il 9 aprile e il 19 marzo 1997, pervenute a questa Corte entrambe il 15 gennaio 1998, e iscritte rispettivamente al n. 37 e al n. 38 del r.o. del 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 76, 3, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione, dell'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che punisce con sanzioni amministrative le condotte di omessa comunicazione alle autorità competenti della qualità e quantità di rifiuti prodotti, nonchè di omessa o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, condotte precedentemente configurate come reati contravvenzionali dagli articoli 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

che tale sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in contrasto con i principi e i criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega dall'art. 2, lettera d, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993), sulla cui base é stato emanato il decreto legislativo n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che infatti, in primo luogo, secondo il giudice a quo, la legge di delega, prevedendo che fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali vigenti", avrebbe imposto al Governo di mantenere integralmente le fattispecie penali già previste come tali nelle materie oggetto della delega;

che comunque, sempre secondo il remittente, la previsione, nella legge di delega, di sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti "per violazioni che siano omogenee e di pari offensività", la prescrizione del "mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale ove più rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria" (art. 36, lettere b e c, della legge n. 146 del 1994), e l'indicazione secondo cui andavano previste sanzioni penali nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fra i quali dovrebbero annoverarsi gli interessi di tutela ambientale protetti dalla disciplina dei rifiuti, avrebbero precluso la depenalizzazione delle fattispecie considerate;

che, ad avviso del giudice a quo, non si potrebbe giustificare la scelta del legislatore delegato in base al carattere formale degli inadempimenti sanzionati, poichè la tutela dell'interesse protetto si baserebbe sulle verifiche e sui controlli preventivi e successivi circa le modalità di gestione dei rifiuti; e del resto lo stesso legislatore delegato avrebbe mostrato di non attribuire in via generale una rilevanza solo formale alle violazioni in questione, sia prevedendo sanzioni amministrative attenuate per casi di incompletezza o inesattezze meramente formali dei registri di carico e scarico, sia tenendo conto, nella disciplina degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri, delle dimensioni dell'attività, con esoneri e semplificazioni per i casi di minore rilevanza;

che inoltre, secondo il remittente, l'obbligo di comunicazione costituirebbe la necessaria premessa per l'accertamento delle fattispecie tuttora penalmente sanzionate, anche tenendo conto della finalità fondamentale dello stesso decreto legislativo di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; che pertanto la depenalizzazione delle violazioni in esame sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza; darebbe luogo a disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al caso di violazione, penalmente sanzionata, degli obblighi di iscrizione e di comunicazione previsti, per talune attività, dagli articoli 30, 31, 32 e 33 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997; e contrasterebbe, nei suoi riflessi concreti, con l'effettiva tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'ambiente;

che il Pretore di Pescara, con ordinanza del 9 ottobre 1997, pervenuta a questa Corte il 4 marzo 1998, iscritta al n. 157 del r.o. del 1997, ha sollevato a sua volta questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 52 del d. lgs. n. 22 del 1997, in riferimento agli stessi parametri e con argomentazioni dello stesso tenore di quelle svolte nelle ordinanze di cui sopra si é riferito.

Considerato che i giudizi, aventi il medesimo oggetto, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che, successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione, le disposizioni impugnate, contenute nell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, sono state novellate dall'art. 7, commi 12 e 13, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, che ne ha modificato il contenuto, in particolare prevedendo sanzioni amministrative attenuate per determinate ipotesi;

che spetta ai giudici remittenti valutare la rilevanza, ai fini dei rispettivi giudizi, dello jus superveniens rappresentato dalle citate disposizioni del d.lgs. n. 389 del 1997;

che deve quindi provvedersi alla restituzione degli atti alle autorità remittenti per una nuova valutazione delle questioni sollevate.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Pescara, sezione distaccata di S.Valentino in A.C., e al Pretore di Pescara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.