Ordinanza n. 263/98

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ORDINANZA N. 263

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7-ter e 7-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotti dall’art. 7 del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all’Unione europea) e dall’art. 7-quinquies, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come introdotto, dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489 (identico titolo), promossi con tre ordinanze, la prima, emessa il 2 aprile 1996 dal Pretore di Vercelli, e le altre due il 15 gennaio 1996 dal Tribunale amministrativo per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, rispettivamente iscritte ai nn. 398, 678 e 679 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 42, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998, il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che nel corso del giudizio direttissimo, instaurato a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto di un cittadino iugoslavo, imputato del reato di cui all’art. 7-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 marzo 1996, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all’Unione europea) [recte: dell’art. 7 del decreto-legge n. 132 del 1996, in quanto introduce l’art. 7-septies nel testo del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39], il pubblico ministero, dopo aver concluso per la condanna, ha chiesto l’espulsione dell’imputato ai sensi dell’art. 7-ter del predetto decreto-legge n. 132 del 1996;

  che il Pretore di Vercelli, investito del processo, ha sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato decreto-legge n. 132 e, in particolare, degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter (recte: dell’art. 7 del decreto-legge n. 132 del 1996, che integra con gli artt. 7-septies e 7-ter il citato decreto-legge n. 416 del 1989);

  che, secondo quanto premette il rimettente, il reato di cui al comma 2 del citato art. 7-septies appare costituito dagli stessi elementi materiali della contravvenzione di cui al comma 1, al quale si aggiunge soltanto la circostanza dell’avvenuta ricezione della notifica del provvedimento di espulsione;

  che, per attribuire a tale disposizione un significato conforme al principio di ragionevolezza, essa dovrebbe interpretarsi in modo da conferire alla condotta tipica una reale offensività, tale da giustificare la diversità di trattamento penale così introdotta;

  che in questa prospettiva sarebbe necessaria la definitività del decreto di espulsione, il che nella specie non é, palesandosi il rischio che - annullato l’atto amministrativo - venga meno il presupposto della punibilità del fatto come delitto;

  che la questione sarebbe rilevante, perchè il provvedimento di espulsione, notificato all’imputato, non ha il carattere di definitività;

  che sarebbe non manifestamente infondata, in quanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio fra la previsione del primo e quella del secondo comma dell’art. 7-septies;

  che      con la stessa ordinanza il Pretore di Vercelli ha denunciato l’art. 7-ter, inserito nel già citato art. 7 del decreto-legge n. 132 del 1996;

  che, infatti, tale disposizione, aggiunta alle previsioni del decreto-legge n. 416 del 1989, introduce nei confronti dei soli cittadini stranieri un tipo di espulsione, a richiesta di parte, che vale a integrare una nuova figura di misura cautelare di tipo personale;

  che essa contrapporrebbe l’ipotesi dello straniero arrestato in flagranza a quella dello straniero assoggettato alla misura cautelare custodiale, attribuendo al giudice il potere, attivabile su richiesta di qualcuno dei soggetti di cui al comma 4, di disporre l’espulsione nei confronti dell’arrestato in flagranza al quale non venga applicata la misura cautelare, ai sensi dell’art. 272 ss. del codice di rito penale;

  che la disposizione in esame renderebbe possibile applicare la misura espulsiva su richiesta del pubblico ministero senza obbligo di motivazione, sì che il potere conferito alla pubblica accusa non sarebbe legato al fatto-reato e alla necessità di soddisfare le esigenze cautelari;

  che il giudice, privato di poteri valutativi, sarebbe indotto, inevitabilmente, ad accogliere l’istanza;

  che pertanto si profilerebbe, da un lato, la lesione del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata disparità di trattamento dello straniero nei confronti del cittadino italiano, il quale - in caso di arresto non convalidato - beneficerebbe della semplice liberazione, e verrebbe in rilievo, dall’altro, la lesione dei principi dell’inviolabilità personale e del diritto di difesa, non potendo la disposizione censurata porre alcun limite al potere di arresto nè permettere di controllare la correttezza del suo esercizio (rispettivamente, artt. 13, terzo comma, e 24 della Costituzione);

  che nel corso di altri due distinti giudizi amministrativi, promossi da altrettanti cittadini extracomunitari per l’annullamento dei relativi decreti di espulsione dal territorio dello Stato, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 489 del 1995, in quanto introduce nel testo del decreto-legge n. 416 del 1989 l’art. 7-quinquies;

  che, in particolare, un ricorso era stato depositato presso la segreteria del Tribunale oltre il termine perentorio di tre giorni dall’avvenuta notifica, mentre l’altro, depositato nel termine, era stato notificato oltre i sette giorni dalla conoscenza del decreto di espulsione;

  che, in entrambi i giudizi, il giudice a quo ha sollevato l’identica questione di legittimità costituzionale, censurando la disposizione nella parte in cui stabilisce termini "abnormemente brevi per la notifica ed il successivo deposito del ricorso giurisdizionale da parte di cittadini extracomunitari colpiti da provvedimenti espulsivi (o ad essi prodromici)";

  che, secondo quanto osserva il rimettente, la questione sarebbe rilevante nei due procedimenti, poichè - ove la disposizione non sia ritenuta costituzionalmente illegittima - il giudice dovrebbe tenerne conto e dichiarare, conseguentemente, i ricorsi irricevibili, per tardività della notifica o per tardivo deposito;

  che essa violerebbe l’art. 2 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra cui il diritto "al giusto processo" e quello "all’effettività della difesa";

  che tale parametro sarebbe violato, perchè verrebbe concesso al cittadino extracomunitario, quale destinatario del decreto espulsivo, il brevissimo termine di sette giorni per l’impugnativa del provvedimento e di soli tre giorni per il deposito, presso la segreteria, del ricorso notificato (con la relata apposta in calce);

  che la disposizione censurata menomerebbe la garanzia del diritto al giusto processo e quello all’effettività della difesa, poichè termini così brevi (del tutto anomali nell’ordinamento processuale) finirebbero per ostacolare, in concreto, le possibilità di difesa per quanti non conoscono la lingua italiana, si trovino in località dove non esistono studi legali specializzati o dove non ha sede il Tribunale amministrativo regionale con il relativo ufficio notifiche;

  che l’assoluta inadeguatezza del termine per la notifica comporterebbe anche l’incongruità di quello per il deposito del ricorso notificato;

  che quest’ultimo ostacolerebbe l’esercizio del diritto di difesa, perchè la parte, al fine di evitare la scadenza del termine, dovrebbe recarsi "ogni due giorni" presso il competente ufficio notifiche per accertarsi se il ricorso notificato sia "tornato" e, dunque, possa essere ritirato per l’adempimento del deposito;

  che vi sarebbe altresì violazione dell’art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, perchè risulterebbe pregiudicato l’esercizio del diritto di azione e quello di difesa, oltre ogni ragionevole possibilità, con lesione del diritto alla tutela giurisdizionale per gli extracomunitari nei confronti della pubblica amministrazione;

  che per le identiche ragioni la norma paleserebbe un contrasto con l’art. 113, primo comma, anche nel combinato disposto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione.

  Considerato che le ordinanze citate riguardano le disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea, emanate con i decreti legge nn. 489 del 1995 e 132 del 1996;

  che i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

  che tutti i decreti-legge, oggetto di censura, non sono stati convertiti in legge entro il prescritto termine di 60 giorni, per cui hanno perso efficacia sin dall’inizio;

  che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati dopo l’ultimo della serie, quello n. 477 del 1996, ha fatto seguito l’art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti e disponendo, in particolare, la salvezza delle cause di non punibilità e di estinzione dei reati, nonchè quelle che escludono l’applicazione di altri tipi di sanzioni;

  che, da ultimo, la legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha dettato una nuova normativa per la regolamentazione della materia;

  che, come già deciso con l’ordinanza n. 252 del 1997, é necessario restituire gli atti ai giudici a quibus affinchè valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.

  Visti gli artt, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Vercelli e al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.