Ordinanza n. 260/98

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ORDINANZA N.260

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con n. 15 ordinanze emesse il 6 febbraio 1997, il 18 dicembre 1996, il 14 gennaio 1997(n. 2 ordinanze), il 18 dicembre 1996, il 14 gennaio 1997, il 16 ottobre 1996 (n. 2 ordinanze), il 20 novembre 1996, il 6 febbraio 1997, il 14 gennaio 1997, il 5 marzo 1997, il 22 ottobre 1996 ed il 14 gennaio 1997 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria regionale di Milano, rispettivamente iscritte ai numeri da 701 a 715 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il Giudice relatore Annibale Marini.                

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Milano, con quindici ordinanze di identico contenuto emesse tra il 16 ottobre 1996 e il 5 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma e 101, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "laddove subordina la pubblicità dell’udienza in cui si svolge la trattazione della causa alla previa tempestiva istanza di almeno una delle parti";

che, a parere della Commissione rimettente, la disposizione denunciata, condizionando alla valutazione discrezionale delle parti costituite la pubblicità dell’udienza di trattazione delle controversie tributarie, violerebbe: l’art. 101, primo comma, Cost., in quanto, trovando fondamento l’amministrazione della giustizia nella sovranità popolare, dovrebbe ritenersi implicito in siffatto precetto la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari; l’art. 53, primo comma, Cost., in quanto il principio di trasparenza dell’obbligazione tributaria, enunciato nella sentenza di questa Corte n. 50 del 1989, risulterebbe incompatibile con l’esclusione della pubblicità dell’udienza; l’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto la norma denunciata impedirebbe alle parti, sia in proprio che mediante i loro difensori, di essere presenti in camera di consiglio prima della decisione e subordinerebbe la discussione in pubblica udienza ad una apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle altre parti costituite entro un breve termine di decadenza;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi riguardano una identica questione e vanno perciò riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che la questione, negli stessi termini in cui viene prospettata, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 141 del 1998;

che nelle ordinanze di rimessione non sono dedotti profili nuovi o diversi che possano indurre questa Corte ad un riesame della questione che deve, pertanto, essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma e 101, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.