Ordinanza n. 255/98

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ORDINANZA N.255

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa l’11 settembre 1997 dal Pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, nel procedimento civile vertente tra la Carrozzeria Regina s.n.c. e il Prefetto di Macerata, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che il Pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, nel corso di un giudizio di opposizione all’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che il rimettente ha osservato che il principio di solidarietà, stabilito dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 196 del codice della strada, viene escluso solo ove il proprietario provi che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà;

che, se ciò ha una ragione d'essere nella funzione di vigilanza che le persone chiamate a rispondere del fatto altrui debbono svolgere e che, nella fattispecie, si concretizza nella verifica preventiva della sussistenza della abilitazione alla guida in capo al conducente, non dovrebbe però condurre ad affermare la responsabilità del proprietario del veicolo per un comportamento successivo a tale controllo e che sfugge alla sua effettiva possibilità di intervento, sì da parificarsi alla forza maggiore;

che la violazione afferente il mancato possesso della patente di guida durante la conduzione del veicolo mira a punire il conducente che sia sprovvisto dell’abilitazione o che non porti con sè il documento (art. 180, comma 1, cod. strad.); sicchè l'attività successivamente richiesta (presentazione negli uffici di polizia ed esibizione della patente: art. 180, comma 8, cod. strad.) può essere svolta solo dal titolare del documento stesso; mentre il presunto responsabile in solido non é in condizioni di fornire informazioni in proposito, nè di esibire una cosa che non gli appartiene e che non é tenuto a detenere;

che la norma impugnata, quindi, prevedendo come unica esimente la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario, violerebbe il principio di uguaglianza e quello della personalità della responsabilità penale;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e comunque infondata, e ciò anche in considerazione della possibile diversa interpretazione della norma impugnata.

Considerato che, da una parte, il giudice rimettente sembra interpretare e censurare la norma denunziata come se sancisse la responsabilità solidale del proprietario del veicolo anche per la violazione, riconducibile al comportamento del conducente, consistente nel mancato possesso della patente (art. 180, comma 1, lettera b, del codice della strada); e, d’altra parte, il medesimo giudice pare delineare una responsabilità (che, in quanto di natura diretta, non sarebbe inquadrabile nella norma impugnata) del proprietario del veicolo, a causa della sua mancata presentazione negli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti (art. 180, comma 8, sopra citato);

che questa mancanza di chiarezza nel profilare gli esatti termini della questione, traducendosi in una carenza di motivazione su un punto essenziale di essa, pone la Corte nell’impossibilità di decidere in maniera univoca;

che la questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Macerata, sezione distaccata di Recanati, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.