Sentenza n. 240/98

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SENTENZA N. 240

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI  

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Francesca Strataglio e Antonina Velardita, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

 

  Nel corso di un giudizio promosso dal figlio adottivo che intendeva partecipare alla divisione ereditaria dei beni del fratello della madre adottiva subentrando, per rappresentazione, nel luogo e nel grado di quest’ultima, il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza emessa il 16 gennaio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che l’equiparazione dei figli adottivi a quelli legittimi si estenda retroattivamente anche ai minori adottati secondo la disciplina del codice civile, i quali non sono ammessi a succedere per rappresentazione nell’asse ereditario dei parenti dell’adottante.

  Il Tribunale di Caltagirone ritiene che, nel caso sottoposto al suo esame, dovrebbe essere respinta la pretesa del figlio, adottato nel 1950 quando era minorenne, di succedere in luogo della madre adottiva, premorta, nell’eredità del fratello di quest’ultima. Difatti secondo la disciplina dell’adozione ordinaria i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante (art. 567, secondo comma, cod. civ.). Tuttavia lo stesso giudice ritiene che l’art. 27 della legge n. 184 del 1983, omettendo di dare applicazione retroattiva al principio che il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, determini, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento, agli effetti della successione nei confronti dei parenti dell’adottante, tra minori adottati prima e dopo la legge n. 184 del 1983, i quali sarebbero trattati in modo diverso, anche se titolari dello stesso stato di figlio adottivo.

Considerato in diritto

 

  1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe la disciplina della condizione, agli effetti successori, di chi sia stato adottato in età minore prima della legge che, introducendo l’adozione legittimante per i minori, ha disposto che l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti. Il Tribunale di Caltagirone ritiene che questa regola, stabilita dall’art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), sia in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non si estende anche a chi sia stato adottato in precedenza secondo la disciplina dell’adozione ordinaria, la quale non consente al figlio adottivo, estraneo alla successione dei parenti dell’adottante (art. 567, secondo comma, cod. civ.), di subentrare per rappresentazione in luogo dell’adottante nell’eredità alla quale quest’ultimo sia chiamato. Ciò determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra minori adottati prima o dopo la legge n. 184 del 1983, pur in presenza, ad avviso del giudice rimettente, di un identico stato.

  2. - La questione di legittimità costituzionale non é fondata.

  Il rimettente muove dall’inesatta premessa che siano identiche la condizione del minore adottato in base alla legge n. 184 del 1983 e quella di chi é stato adottato secondo le regole dell’adozione ordinaria disciplinata dal codice civile (ora prevista unicamente per i maggiori di età: art. 58 della legge n. 184 del 1983).

  L’art. 27 della legge n. 184 del 1983 non detta una particolare disciplina dei rapporti successori ai quali possa essere chiamato l’adottato. La norma stabilisce, piuttosto, gli effetti dell’adozione legittimante, in forza della quale il minore adottato viene definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza ed acquista lo stato di figlio legittimo dei coniugi adottanti, mentre cessano i suoi rapporti con la famiglia di origine. Gli effetti successori sono soltanto una conseguenza di tale mutamento di status: il minore, una volta adottato, non é equiparato ai figli legittimi, ma diviene figlio legittimo degli adottanti ed in quanto tale partecipa alla successione dei parenti di essi.

  Diversa é la condizione di chi, sia pure in età minore, sia stato adottato, prima dell’introduzione dell’adozione legittimante, secondo la disciplina dettata dal codice civile.

  L’adozione ordinaria - ancorata a presupposti, finalità e requisiti diversi rispetto a quelli previsti per l’adozione legittimante - fa conservare all’adottato tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia d’origine e, parallelamente, non fa sorgere alcun rapporto tra esso ed i parenti dell’adottante (art. 300 cod. civ.).

  Adozione legittimante ed adozione ordinaria configurano situazioni diverse, per le quali non é palesemente irrazionale nè discriminatoria una differente disciplina rispondente alle diverse connotazioni dell’istituto e che, quanto alla successione ereditaria, determini o escluda la possibilità di succedere per rappresentazione in connessione all’instaurarsi o meno di un rapporto di parentela con i congiunti dell’adottante e, correlativamente, al cessare o al permanere dei rapporti con la famiglia di origine.

  Nell’introdurre l’adozione legittimante (salvo casi particolari) come unico modello per i minori, la legge n. 184 del 1983 ha anche considerato coloro che, minorenni all’epoca del relativo provvedimento, erano stati già adottati secondo la disciplina precedente, consentendo, per un periodo transitorio, che ad essi il tribunale per i minorenni potesse estendere, ricorrendone le condizioni, gli effetti dell’adozione legittimante (art. 79). Neppure sussiste, dunque, quella irragionevole "irretroattività" dell’applicazione della nuova disciplina, denunciata dall’ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.