Ordinanza n. 238/98

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ORDINANZA N.238

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1997 dal Tribunale di Bologna nel procedimento disciplinare promosso nei confronti di Forestieri Cesare Alberto, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.

  Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un notaio che aveva omesso di presentare all’Ufficio del registro il repertorio degli atti, relativamente al primo e al secondo quadrimestre dell’anno 1996, per il controllo previsto dall’art. 68 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il Tribunale di Bologna ha sollevato, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), il quale, nel disporre che il pubblico ufficiale, per l’omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell’art. 68 del medesimo d.P.R., é punito con la pena pecuniaria indicata nel comma 1 e quando il ritardo superi i trenta giorni può essere sospeso dall’esercizio delle funzioni, non indica nè nel minimo, nè nel massimo, la durata della sospensione;      

  che, ad avviso del giudice rimettente, la inibizione temporanea dall’esercizio professionale, comminata dalla censurata norma per la violazione di un obbligo imposto dalla legge fiscale, non può ricondursi ad alcuna delle infrazioni per le quali la legge notarile (legge 16 febbraio 1913, n. 89) prevede l’irrogazione della sanzione della sospensione, in quanto queste sono tutte fattispecie tipiche;

  che la indeterminatezza della sanzione violerebbe quindi il principio di legalità sancito dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale impone, invece, una completa definizione sia dei precetti che delle sanzioni, tanto più quando queste ultime siano idonee ad incidere su valori costituzionalmente tutelati, quali lo svolgimento dell’attività professionale liberamente scelta;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza della questione.

  Considerato che successivamente all’ordinanza di rimessione é entrato in vigore il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui art. 1, lettera e), ha sostituito l’art. 73 del d.P.R. n. 131 del 1986, disponendo al comma 3 che "se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall’amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi";

  che in relazione alla indicata modifica legislativa e all’applicabilità della medesima al giudizio a quo, in forza dei nuovi principi introdotti in tema di sanzioni amministrative dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), occorre restituire gli atti al Tribunale rimettente, perchè valuti se, in conseguenza della nuova disciplina, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.