Ordinanza n. 220/98

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ORDINANZA N.220

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Pretore di Brescia nei confronti della Corte costituzionale, sorto a seguito dell’ordinanza n. 278 del 1997 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dallo stesso Pretore di Brescia nei confronti delle due Camere del Parlamento, con ricorso depositato il 24 ottobre 1997 ed iscritto al n. 82 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che il Pretore di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte costituzionale, in relazione all’ordinanza 25 luglio 1997, n. 278, con la quale é stato dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal medesimo Pretore nei confronti delle due Camere del Parlamento, con riferimento all’art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e all’art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale);

  che il ricorrente, riconosciuta "la competenza esclusiva della Corte costituzionale a decidere sull’ammissibilità del conflitto" a suo tempo sollevato e precisato di non chiedere l’annullamento dell’ordinanza della Corte stessa - a meno che questa non ritenga autonomamente di doverla revocare -, precisa di contestare alla Corte "di aver privato ... di effettività il giudizio per conflitto di attribuzione tra autorità giudiziaria e potere legislativo", essendosi impedito, per motivi non inerenti alla stretta ammissibilità, lo svolgimento del giudizio di merito, mentre il giudizio di ammissibilità del conflitto é, ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, limitato all’esame di pochi, essenziali elementi: la configurabilità degli organi in conflitto quali poteri dello Stato; la sussistenza di un conflitto in atto, di rilievo costituzionale; l’esistenza delle attribuzioni costituzionali che si assumono violate e la loro appartenenza al potere ricorrente;

  che il Pretore chiede alla Corte di "risolvere il conflitto proposto, dichiarando che spetta all’Autorità giudiziaria il potere di ricorrere contro il legislatore per conflitto di attribuzione", anche se risulti contestualmente possibile sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale della legge ritenuta invasiva delle attribuzioni del potere giudiziario, essendo i due strumenti di garanzia costituzionale "concorrenti e non antagonisti".

  Considerato che a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte é ora chiamata a deliberare in camera di consiglio e senza contraddittorio se il ricorso proposto nei suoi riguardi, in relazione all’ordinanza suddetta, sia ammissibile in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

  che la Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 278 del 1997, ha ritenuto che il conflitto riguardava, per una parte, atti legislativi "evidentemente inidonei a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice ricorrente, recando esclusivamente una disciplina sostanziale di diritti in materia pensionistica" e, per un’altra parte, "norme, disciplinanti direttamente l’esercizio della giurisdizione, di cui il giudice é chiamato o può essere chiamato a fare applicazione per definire giudizi innanzi a sè pendenti", cosicchè "per l’eventualità che il giudice stesso dubiti della legittimità costituzionale delle norme medesime (anche sotto il profilo della possibile lesione della propria sfera di attribuzioni), l’ordinamento appresta un rimedio diverso dal conflitto, vale a dire la questione incidentale di legittimità costituzionale, eventualmente sollevata dal giudice d’ufficio a norma degli articoli 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953";

  che nella stessa ordinanza questa Corte ha negato la sussistenza, nella specie, delle "ragioni eccezionali di situazioni non più reversibili nè sanabili" che, nella sentenza n. 161 del 1995, l’avevano indotta, in vista della tempestività della garanzia costituzionale di diritti fondamentali, a riconoscere al giudice il potere di sollevare conflitto di attribuzione in relazione ad atti legislativi, in quanto il giudice ricorrente già disponeva della possibilità di attivare il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, possibilità - si può aggiungere - in concreto ripetutamente utilizzata;

  che il ricorrente lamenta che, con l’ordinanza censurata, la Corte costituzionale si sia pronunciata nella sede del giudizio di ammissibilità svolgendo considerazioni estranee a tale sede, considerazioni le quali avrebbero dovuto essere riservate, eventualmente, alla successiva trattazione del conflitto e che, in tal modo, si sarebbe "privato di effettività" il giudizio per conflitto di attribuzione, in quanto la garanzia costituzionale di tale rimedio non consiste nella "mera ricorribilità" ma nel "concreto svolgimento del giudizio di merito";

  che il ricorrente afferma di non contestare la competenza esclusiva di questa Corte a decidere sull’ammissibilità del conflitto ed esplicitamente esclude che il ricorso miri all’annullamento della predetta ordinanza n. 278 del 1997 di questa Corte, rimettendo a quest’ultima, "nell’esercizio delle sue attribuzioni costituzionali", la valutazione in ordine alla necessità di revocarla e di procedere a un nuovo esame di ammissibilità del ricorso già dichiarato inammissibile;

  che viceversa il presente ricorso, al di là delle intenzioni del ricorrente, non può non essere inteso come rivolto a ottenere, oltre che una pronuncia sulla spettanza delle attribuzioni contestate, anche l’eliminazione dell’atto che ha determinato il conflitto, non fosse altro perchè, qualora mai questa Corte affermasse che non le spetta, in sede di giudizio di ammissibilità, di svolgere le considerazioni portate a motivazione dell’ordinanza n. 278 del 1997, questa dovrebbe essere annullata, a norma dell’art. 38 della legge n. 87 del 1953;

  che, disponendo l’art. 137, terzo comma, della Costituzione, che "contro le decisioni della Corte costituzionale non é ammessa alcuna impugnazione" e configurandosi il ricorso in questione, per l’appunto, come strumento per ottenere, attraverso una pronuncia sulla spettanza delle attribuzioni, un riesame dell’ordinanza n. 278 del 1997 ed eventualmente il suo annullamento, deve negarsi, a norma dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, che esista la materia di un conflitto, che spetti alla competenza di questa Corte;

  che nelle considerazioni che precedono resta assorbito l’esame di ogni altro motivo dedotto dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Pretore di Brescia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.