Ordinanza n. 202/98

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ORDINANZA N.202

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la Sparco s.r.l. e la Sakson Aebe S.A. iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell' 11 marzo 1998 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per inadempimento contrattuale, il Pretore di Torino, con ordinanza del 24 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono la notificazione al contumace del verbale in cui il giudice fissa la prima udienza di trattazione per interrogare liberamente le parti sui fatti di causa;

che il rimettente, dopo aver premesso che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento (e non soltanto elemento di valutazione di prove già acquisite al processo), rileva come il vigente sistema processuale preveda - proprio al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte non costituita - la notificazione al contumace delle ordinanze che ammettono l’interrogatorio formale o il giuramento e, a seguito delle sentenze di questa Corte n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza;

che, ad avviso del rimettente, la mancata comparizione del contumace all’udienza di prima trattazione, potendo essere valutata dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ., renderebbe costituzionalmente illegittime, ex art. 24 della Costituzione, le norme denunciate nella parte in cui non prevedono la notificazione al contumace del verbale di fissazione di tale udienza;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione.

Considerato che, per giurisprudenza costante, la contumacia non può assumere alcun significato probatorio nè ricomprendersi in quel comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ.;

che, conseguentemente, la disposizione di cui all’art. 183, primo comma, del cod. proc. civ., a tenore del quale alla prima udienza di trattazione " la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’art. 116" deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite;

che l’erroneità del presupposto interpretativo posto dal rimettente a base della questione di costituzionalità comporta la manifesta infondatezza di quest’ultima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l’ordinanza in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.