Sentenza n. 199/98

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SENTENZA N.199

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 10 febbraio 1997, depositato in cancelleria il 18 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emesso il 27 novembre 1996, recante "Integrazione alla circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale di Messina", ed iscritto al n. 5 del registro conflitti 1997.

Udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Laura Ingargiola per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 10 febbraio e depositato il 18 febbraio 1997, il Presidente della Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 12 dicembre 1996, con il quale viene integrata la circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina, ricomprendendovi anche le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa dalla radice del molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto.

Secondo la Regione ricorrente, il provvedimento impugnato, nel sottoporre il porto di Milazzo – appartenente alla seconda categoria, classe seconda, e come tale trasferito alla competenza della Regione Siciliana in forza del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di demanio marittimo – alla potestà dell'Autorità portuale del porto di Messina, lo avrebbe illegittimamente sottratto alla competenza della Regione, finora pacificamente esercitata, e avrebbe conseguentemente sottratto alla Regione stessa i canoni concessori e gli altri proventi fin qui dalla medesima riscossi in relazione a dette aree. Il decreto impugnato sarebbe pertanto lesivo delle attribuzioni spettanti alla Regione in base allo statuto e alle relative norme di attuazione, onde la ricorrente ne chiede l'annullamento.

2.– Viene formulata altresì, nel ricorso, istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale impugnato, che recherebbe danni gravi al funzionamento del porto di Milazzo e pregiudizio economico alla Regione per il mancato introito dei canoni concessori e degli altri proventi delle attività portuali.

3.– Il Presidente del Consiglio non si é costituito nel giudizio.

4.– Con nota del 27 gennaio, pervenuta il 4 febbraio 1998, il difensore della Regione ricorrente ha depositato copia del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1997, con il quale viene disposto l'annullamento, in via di autotutela, del decreto ministeriale impugnato, riconosciuto illegittimo in quanto ricomprende nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina anche aree portuali già trasferite alla competenza della Regione.

Considerato in diritto

L'annullamento in via di autotutela, con effetto ex tunc, del decreto ministeriale impugnato, motivato dal riconoscimento della sua illegittimità in quanto aveva ricompreso nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina le aree del porto di Milazzo, già trasferite al demanio e alla competenza della Regione Siciliana, dà luogo, come la stessa difesa della ricorrente ha riconosciuto all'udienza, alla cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.