Sentenza n. 198/98

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SENTENZA N.198

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti dalla D.A.R. s.p.a. contro la D.R.E. Lombardia iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso di una somma versata da una società a titolo di ILOR, la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato - in riferimento all’art. 76 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione dei criteri della delega fissati dall’art. 4, comma 1, lettera a), punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).

2. - Premette la Commissione rimettente che la norma da ultimo citata, nel delegare al Governo l’emanazione di decreti legislativi diretti all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale immobiliare (ICI), aveva fissato quale criterio direttivo l’" esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall’ambito di applicazione dell’imposta locale sui redditi (ILOR)" .

A parere della rimettente, la disposizione denunciata, nella parte in cui stabilisce che per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare l’esclusione dall’imposta locale sui redditi ha effetto per i redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1993, avrebbe violato i criteri della delega e, dunque, l’art. 76 della Costituzione.

E ciò in quanto la norma censurata comporterebbe, sia pure per un limitato periodo di tempo, una duplicazione di imposta, per effetto della coesistenza dell’ICI e dell’ILOR sugli stessi redditi, che l’enunciato criterio direttivo avrebbe, invece, inteso escludere.

Considerato in diritto

 

  1. - La Commissione tributaria di primo grado di Milano dubita - in riferimento all’art. 76 della Costituzione - della legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata, nella parte in cui stabilisce che l’esclusione dall’imposta locale sui redditi ivi indicati ha effetto -per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare - sui redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1993, violerebbe il criterio direttivo fissato dall’art. 4, comma 1, lettera a), punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e, conseguentemente, l’art. 76 della Costituzione.

2. - La questione non é fondata.

2.1 - Come costantemente affermato da questa Corte, la determinazione dei "principi e criteri direttivi", richiesti dall’art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, non può eliminare ogni margine di scelta nell’esercizio della delega.

I principi ed i criteri direttivi servono, infatti, da un lato a circoscrivere il campo della delega sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l’hanno determinata ma, dall’altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attività di "riempimento" che lega i due livelli normativi (sentenze n. 56 del 1971, n. 158 del 1985, n. 362 del 1995; ordinanze n. 321 del 1987, n. 21 del 1988).

2.2 - Per quanto riguarda il caso in esame, la legge delega n. 421 del 1992, nello stabilire, in sede di istituzione dell’ICI, quale criterio direttivo (art. 4, comma 1, lettera a), punto 16) l’esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall’ambito di applicazione dell’imposta locale sui redditi (ILOR), non ha fissato - come invece ha fatto al successivo punto 17 della citata legge per la soppressione dell’INVIM - il termine dal quale tale esclusione deve avere effetto.

Il legislatore delegato, pertanto, nell’attività di riempimento allo stesso riferibile, ha fissato quale data di decorrenza dell’esclusione dall’ILOR dei redditi sopra specificati il periodo di imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto legislativo.

Determinazione che, in quanto rimessa alla discrezionalità del potere delegato, si sottrae alla censura di costituzionalità che il rimettente prospetta sotto l’esclusivo parametro dell’art. 76 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.