Ordinanza n. 189/98

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.189

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto da Pierotti Walter contro l’Ufficio del Registro di Pisa, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.

  Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 giugno 1997 (r.o. n. 669 del 1997), la Commissione tributaria regionale di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili), nella parte in cui sanziona nella stessa misura l’omissione ed il ritardo nella presentazione della dichiarazione INVIM;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

  Considerato che, dopo l’emanazione dell’ordinanza di rimessione, é entrato in vigore il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con il quale il legislatore, riformando, in attuazione della delega contenuta nell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la disciplina del sistema sanzionatorio in materia tributaria, ha introdotto principi innovativi concernenti l’applicazione delle sanzioni amministrative in detta materia, con effetto anche per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, come si desume dall’art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

  che il comma 3 dello stesso articolo, prevede, altresì, che detti ultimi procedimenti "possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall’emanazione dei decreti di attuazione previsti dal successivo art. 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1, con il pagamento di una somma pari al quarto dell’irrogato ovvero al quarto dell’ammontare risultante dall’ultima sentenza o decisione amministrativa";

  che, in relazione alle accennate modifiche legislative ed all’ambito temporale di applicabilità della disposizione dell’art. 25, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l’incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.