Ordinanza n. 186/98

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ORDINANZA N. 186

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonchè dell’art. 548 del codice di procedura civile, come richiamato dall’art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1996 dal Giudice designato della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, nel procedimento per sequestro conservativo nei confronti di Ronda Lucia in Smedile, iscritta al n. 1337 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.

  Ritenuto che, nel corso di un procedimento cautelare innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, il Giudice designato per la conferma, revoca o modifica del decreto di sequestro conservativo emesso dal Presidente della Sezione in danno di Ronda Lucia in Smedile — preso atto che all’udienza fissata per la dichiarazione di cui al combinato disposto degli artt. 547 e 678 del codice di procedura civile non compariva il rappresentante dell’INPDAP di Imperia, citato nella qualità di terzo debitore dell’indennità di buonuscita dovuta al presunto responsabile di danno erariale — ha sollevato (con ordinanza emessa in data 29 luglio 1996, iscritta al r.o. n. 1337 del 1996) questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonchè dell’art. 548 del codice di procedura civile, come richiamato dall’articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, "nella parte in cui non consentono che il processo di cognizione per accertare l’obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte dei conti" e in particolare nella competenza del giudice designato ex art. 5 del decreto-legge n. 453 del 1993;

  che il rimettente esclude di poter estendere la propria competenza anche all’istruzione della causa conseguente alla mancata comparizione del terzo, assumendo che il processo di cognizione ordinaria di cui all’art. 548 cod. proc. civ. "esula — allo stato della vigente normativa — dalla giurisdizione della Corte dei conti";

  che, per altro verso, non sarebbe neppure praticabile, secondo il giudice a quo, la via di "rimettere le parti davanti al tribunale competente", in quanto "drasticamente ostacolata dall’impossibilità, per il Procuratore generale della Corte dei conti, di svolgere la sua funzione davanti al giudice ordinario";

  che, ad avviso del rimettente, ciò comporterebbe una limitazione dell’esercizio della difesa dell’erario, "con conseguente violazione del principio di tutela giurisdizionale, affermato dall’art. 24 della Costituzione".

Considerato che il giudice a quo denuncia, per asserito contrasto con l’art. 24 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, e 548 cod. proc. civ., quest’ultimo ritenuto applicabile, nella specie, in virtù del rinvio di cui all’articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;

che la censura del rimettente investe, segnatamente, la disciplina del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo debitore di somme di denaro in favore di presunto responsabile di danno erariale, nei cui confronti é stato disposto il sequestro conservativo dei beni ai sensi del predetto art. 5 del decreto-legge n. 453 del 1993;

che detto giudizio di accertamento attiene, pertanto, alla fase di attuazione del sequestro conservativo su crediti, la quale trova specifica regolamentazione nell’art. 678 cod. proc. civ., disposizione anch’essa applicabile (come, del resto, non dubita il medesimo rimettente) al procedimento per sequestro conservativo contabile in forza della stessa norma di rinvio innanzi richiamata (art. 26 del regio decreto n. 1038 del 1933);

che, in particolare, il secondo comma del citato art. 678 stabilisce la sospensione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo "fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi";

che, pertanto, la sospensione ex lege prevista dalla predetta disposizione può essere evitata esclusivamente in virtù della proposizione di apposita istanza da parte del terzo che abbia interesse all’accertamento immediato dei propri obblighi, mentre, in carenza di detta istanza, si deve procedere al giudizio di merito in ordine al diritto fatto valere dal creditore (e per il quale é stato concesso il sequestro) e, soltanto all’esito positivo di tale giudizio, le parti interessate possono attivarsi per la riassunzione del giudizio di accertamento ex art. 548 cod. proc. civ., rimasto nel frattempo sospeso;

che, nel giudizio a quo, non essendosi l’INPDAP di Imperia presentato all’udienza fissata per rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 cod. proc. civ., non risulta perciò proposta l’istanza, ex art. 678, secondo comma, cod. proc. civ., volta a dare immediato ingresso al giudizio di accertamento degli obblighi del terzo debitore, che rimane, dunque, sospeso ex lege sino all’esito del giudizio di merito sulla responsabilità per danno erariale del sequestrato (rispetto al quale giudizio nessuna competenza é, peraltro, ravvisabile in capo al giudice designato della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti);

che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis, v. sentenze nn. 375 e 263 del 1996), non potendosi apprezzare il requisito della rilevanza nella questione di costituzionalità sollevata in una fase del giudizio a quo in cui non trova applicazione la normativa denunciata, la questione proposta dal rimettente va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonchè dell’art. 548 del codice di procedura civile, come richiamato dall’articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice designato della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, con l’ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.