Ordinanza n. 160/98

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ORDINANZA N.160

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 549 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1997 dal Pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia contro Presciutti Luigi ed altri, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell’ 11 marzo 1998 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che in sede di riassunzione di un processo esecutivo a seguito di sentenza d’appello - impugnata con ricorso per cassazione - che aveva accertato l’obbligo del terzo, il Pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con ordinanza del 1° aprile 1997 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 549 del codice di procedura civile nella parte in cui " subordina la possibilità di riassumere il processo esecutivo solo a seguito del termine dato con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con la sentenza di primo grado" ;

che la "sentenza che definisce il giudizio" di cui alla norma denunciata sarebbe, ad avviso del rimettente, quella passata in giudicato e non già quella di primo grado;

che siffatta interpretazione si porrebbe in contrasto con: a) l’art. 3, primo comma, della Costituzione, per la diversità di trattamento - nella tutela esecutiva dei diritti - tra i casi in cui viene introdotto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ed i casi in cui tale giudizio manca; b) l’art. 24, primo comma, della Costituzione, per la compressione del diritto alla tutela giurisdizionale dovuto alla necessità di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo; c) l’art. 97, primo comma, della Costituzione, risultando " indubbio che anche la inadeguata o inidonea tutela dei diritti soggettivi dei singoli può provocare intollerabili disfunzioni nell’amministrazione della giustizia, con negative ripercussioni di carattere generale" .

Considerato che l’interpretazione della norma denunciata adottata dal rimettente, pur se contrastata da parte della dottrina, non appare implausibile;

che, come affermato da questa Corte, rientra nella discrezionalità del legislatore modulare le condizioni di accesso all’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei limiti della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela (sentenza n. 94 del 1996);

che la disposizione denunciata, come interpretata dal rimettente, trova una ragionevole giustificazione nella necessità che non avvengano assegnazioni e trasferimenti di beni mentre é ancora sub iudice il giudizio per accertare l’obbligo del terzo, nonchè l’oggetto e i limiti di tale obbligo;

che conseguentemente nessuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’art. 24, primo comma, della Costituzione discende dalla asserita necessità di riassumere il processo esecutivo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che accerta l’obbligo del terzo;

che la disparità di trattamento evocata dal rimettente risulta giustificata dalla diversità delle situazioni poste a raffronto;

che, infine, non é pertinente l’invocato parametro dell’art. 97, primo comma, della Costituzione giacchè, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, mentre é del tutto estraneo alla materia dell’esercizio della funzione giurisdizionale (da ultimo, ordinanze nn. 99, 147, 159 e 275 del 1996 e nn. 63, 103 e 168 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 549 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.