Ordinanza n. 156/98

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ORDINANZA N.156

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1996 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 1280 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di diserzione (art. 148, numero 2, del codice penale militare di pace), con ordinanza in data 17 settembre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, norma che, prevedendo che per i reati di mancanza alla chiamata e di diserzione, nell'ipotesi in cui l'assenza non sia ancora terminata, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui per il reo cessa in modo assoluto l'obbligo militare, impedirebbe di configurare come istantanei i reati di assenza dal servizio e, imponendo la loro qualificazione come reati permanenti, con un periodo di consumazione che si prolunga fino a coincidere con la durata dell'obbligo militare, darebbe luogo al fenomeno della spirale delle condanne;

che in ciò il remittente ravvisa una violazione:

– degli artt. 2 e 27, terzo comma, della Costituzione, poichè la pluralità delle condanne per un unico reato permanente, giudicato in più riprese, derivante dalla disposizione impugnata, comporterebbe un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che si risolverebbe in una prova di forza tra lo Stato e il condannato, in contrasto con la libertà di coscienza e con la finalità rieducativa della pena;

– dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, perchè la spirale fatto-giudizio-fatto farebbe sì che la responsabilità dell'imputato non dipenderebbe soltanto dal suo operato, ma anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare;

– dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la moltiplicazione dei giudicati comporterebbe un innalzamento della pena sostanzialmente indeterminato, sino al limite del triplo del massimo della pena edittale, in contrasto con il principio di legalità;

– dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, a parità di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo verrebbe a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario in relazione ai vari episodi che l'interruzione giudiziale rende tra loro autonomi;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e, in via subordinata, infondata.

Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a quo, é stata già dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 46 del 1998, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.