Ordinanza n. 154/98

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ORDINANZA N. 154

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI  

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO  

- Dott. Riccardo CHIEPPA  

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Tossani Sandro ed altra contro il Ministero delle pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dagli eredi testamentari di una dipendente del Ministero della pubblica istruzione, deceduta in servizio, al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità di buonuscita da questa maturata per effetto dell'espletata attività di insegnante - il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 4 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, là dove non prevede che il dipendente statale possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, per il caso in cui il medesimo deceda in servizio senza lasciare i superstiti che la denunciata disposizione indica come beneficiari dell'indennità stessa (nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle);

  che - affermata la natura retributiva con funzione previdenziale dell'indennità reclamata, costituente un diritto del lavoratore conseguito durante la prestazione lavorativa, di cui é frutto - osserva il rimettente come la limitazione contenuta nella norma censurata si ponga in contrasto: a) con l'art. 36 della Costituzione, poichè impedisce al lavoratore di disporre di quanto gli viene riconosciuto quale conseguenza dell'attività lavorativa; b) con l'art. 3 della Costituzione, poichè la specifica esclusione della facoltà di disporre per testamento di tali somme crea un ingiustificato trattamento differenziato in danno di una categoria di cittadini, negando a persone facenti parte del nucleo familiare latamente inteso di potere, con la riscossione dell'indennità, affrontare difficoltà immediate connesse al venir meno, per morte, di chi comunque provvedeva al loro sostentamento.

  Considerato che, con sentenza n. 106 del 1996 (ignorata dal rimettente), questa Corte - rilevato, in termini generali, come la deroga alle regole della successione mortis causa possa trovare razionale fondamento solo nella concorrente funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, atteso che destinatarie di questa vengono indicate persone nei cui confronti il dipendente deceduto aveva obblighi alimentari; laddove, in assenza di tali soggetti, perde qualunque rilevanza la funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e parità di trattamento, dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, "nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge";

  che, essendo stata la norma de qua così depurata dai denunciati vizi d'incostituzionalità nel senso auspicato dal TAR rimettente, la questione da questo sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare RUPERTO

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.