Ordinanza n. 153/98

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ORDINANZA N.153

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 21 maggio 1997 dal Pretore di Roma – Sezione distaccata di Tivoli, rispettivamente iscritte ai nn. 492, 493, 610, 631 e 632 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 39 e 40, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Roma – Sezione distaccata di Tivoli, ha, con cinque ordinanze del 21 maggio 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l’applicazione delle sanzioni sostitutive ai reati previsti dall’art. 20, lettere b) e c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Considerato che tutte le ordinanze concernono un’identica questione, donde la riunione dei relativi giudizi;

che le ordinanze di rimessione non contengono motivazione alcuna sul punto concernente la dedotta violazione, da parte della norma denunciata, dell’art. 27 della Costituzione;

che, per il resto, la questione proposta é identica (anche per il tertium richiamato: l’art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431), a quella decisa, nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 145 del 23 maggio 1997.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma – Sezione distaccata di Tivoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.