Sentenza n. 134/98

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SENTENZA N.134

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b), e comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1997 dal Pretore di Aosta, nel procedimento civile vertente tra Alessandro Angelini e il Comune di Aosta,iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Aosta, nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento del sindaco di detta città, che aveva dichiarato decaduto dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il beneficiario della medesima, in quanto non lo avrebbe abitato stabilmente, con ordinanza del 30 aprile 1997 solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera b) e comma 6, della legge della Regione Valle d’Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nelle parti in cui prevedono la decadenza in danno degli assegnatari che non abitino stabilmente nell’alloggio e stabiliscono che il provvedimento estintivo é ricorribile innanzi al pretore del luogo nel cui ambito territoriale é situato l’alloggio, in riferimento all’art. 108 della Costituzione.

2. — Il giudice a quo premette che l’art. 11, nono e decimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, prevede la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per i soli casi di mancata stabile occupazione dell’alloggio nel termine di trenta giorni dall’assegnazione stessa, ovvero di emigrazione dell’assegnatario all’estero per ragioni di lavoro. Il tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma di detta norma stabiliscono, inoltre, che il provvedimento di decadenza può essere impugnato innanzi al pretore competente per territorio. Il d.P.R. n. 1035 del 1972 non contempla, invece, la mancata stabile occupazione dell’alloggio da parte dell’assegnatario quale causa di decadenza, ma dispone che il suo abbandono per un periodo superiore a tre mesi, senza previa autorizzazione, può dar luogo alla revoca dell’assegnazione e, per tale ultima ipotesi, non prevede la giurisdizione del pretore sull’impugnazione del provvedimento ablativo.

La norma censurata configura, invece, secondo l'ordinanza di rimessione, la mancata, stabile occupazione dell’alloggio quale causa di decadenza (art. 37, comma 1, lettera b)) e, prevedendo espressamente che il provvedimento di decadenza, per tutti i motivi per i quali può essere adottato, é ricorribile innanzi al pretore (art. 37, comma 6), stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario per una fattispecie per la quale non é prevista dalle norme statali, innova il criterio di riparto della potestas judicandi tra giudice ordinario ed amministrativo, e quindi si pone in contrasto con l’art. 108 della Costituzione, dato che interferisce nella materia della giurisdizione, inderogabilmente riservata al legislatore statale.

La questione di legittimità costituzionale, conclude il giudice a quo é, inoltre, rilevante, dato che egli può affermare la propria giurisdizione sulla controversia esclusivamente in virtù della norma denunziata.

3. — Le parti del processo principale non si sono costituite; la Regione Valle d’Aosta non ha spiegato intervento.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe riguarda l'art. 37, comma 1, lettera b) e comma 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39, i quali rispettivamente prevedono che può essere dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica qualora il beneficiario non vi abiti stabilmente e dispongono che il relativo provvedimento é ricorribile innanzi al pretore del luogo nel cui ambito territoriale é situato l'alloggio.

Secondo il giudice rimettente la norma impugnata, che ammette, in combinato disposto, l'esperibilità del rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, appare contrastante con il parametro costituzionale di cui all'art. 108 della Costituzione. Tale norma, infatti, "riproduce in modo novativo la fonte normativa statuale rendendo applicabile la legge statale riprodotta a situazioni altrimenti non coperte da tale previsione normativa", così fissando direttamente la giurisdizione del giudice ordinario anche riguardo a fattispecie per le quali non é prevista dalla legislazione statale.

2. — La questione é fondata.

La norma regionale impugnata assoggetta alla stessa misura della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio -stabilendone la ricorribilità innanzi al pretore- due fattispecie, quali quella di non abitare stabilmente nell'alloggio e quella di non averlo occupato entro il termine prestabilito, per le quali, viceversa, sia nella disciplina dettata dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sia nella successiva disciplina di cui alla deliberazione CIPE del 19 novembre 1981 non é prevista uniformità di regime giuridico.

Le disposizioni in esame, statuendo, in combinato disposto, che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio perchè l'assegnatario non vi abita stabilmente é sempre ricorribile innanzi al pretore, intervengono nella materia giurisdizionale e pertanto violano l'art. 108 della Costituzione. Secondo infatti la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore regionale non può statuire in ordine a rimedi giurisdizionali o in ordine a poteri o facoltà dell'Autorità giudiziaria, trattandosi di materia riservata alla competenza della legge statale (tra le più recenti, si vedano le sentenze n. 390 del 1996, n. 459 e n. 76 del 1995, n. 457 e 303 del 1994, n. 210 del 1993).

Questo principio giurisprudenziale peraltro vale anche con riferimento a quei casi in cui le disposizioni regionali contengono una mera riproduzione o un semplice richiamo delle norme statali, che statuiscono in detta materia, poichè attuano un'indebita novazione della fonte con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul piano applicativo (ex plurimis, sentenze n. 390 del 1996, n. 76 del 1995, n. 505 del 1991).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b) e comma 6 della legge della Regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui prevedono che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio del titolare che non vi abiti stabilmente é ricorribile innanzi al Pretore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.