Ordinanza n. 128/98

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ORDINANZA N.128

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 14 gennaio dal Pretore di Sanremo, il 15 gennaio dal Pretore di Caserta, l'8 (n. 2 ordd.) e 24 gennaio, l'11 febbraio ed il 15 gennaio dal Pretore di Bari ed il 24 giugno 1997 (n. 2 ordd.) dal Pretore di Benevento, sezione distaccata di Montesarchio, rispettivamente iscritte ai nn. 249, 350, 367, 368, 369, 370, 371, 640 e 641 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 25, 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

  udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che i Pretori di Sanremo, Caserta, Bari e Benevento-sezione distaccata di Montesarchio, in funzione di giudici del lavoro, con ordinanze pronunziate dal primo il 14 gennaio 1997, dal secondo il 15 gennaio 1997, dal terzo l’8 gennaio 1997, il 15 gennaio 1997, il 24 gennaio 1997 e l’11 febbraio 1997 (cinque ordinanze concernenti altrettanti giudizi), e dal quarto il 24 giugno 1997 (due ordinanze relative a distinti giudizi), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i primi tre rimettenti in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, ed il quarto in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 97 della Costituzione;

che i giudici a quibus, aditi da medici di medicina generale di libera scelta per l’accertamento del diritto a continuare nello svolgimento delle prestazioni in regime di convenzione con le rispettive aziende sanitarie locali oltre il limite di età di settanta anni stabilito dall’art. 2, comma 4, della legge n. 549 del 1995, hanno prospettato le censure di costituzionalità dopo avere accolto le domande cautelari proposte dai ricorrenti, ma prima del provvedimento di eventuale conferma;

che, secondo i rimettenti, detta norma, prevedendo la risoluzione del rapporto di convenzione tra i medici di base (nonchè i pediatri di libera scelta) e le aziende sanitarie locali al raggiungimento del settantesimo anno di età dei professionisti, realizza una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti pure legati all’amministrazione sanitaria da rapporti convenzionali, in particolare, gli specialisti ambulatoriali e, in genere, gli altri esercenti attività libero-professionale;

che, ad avviso dei Pretori a quibus, la disposizione censurata viola, inoltre, l’art. 4 della Costituzione, in quanto introduce una limitazione al diritto al lavoro, si pone in contrasto con l’art. 33, quinto comma, della Costituzione, dato che stabilisce una condizione ulteriore per l’esercizio dell’attività dei professionisti rispetto all’esame di Stato, arreca vulnus all’art. 32 della Costituzione, perchè priva gli assistiti della facoltà di scegliere il medico cui affidare la cura di sè ed infine lede anche l'art. 97 della Costituzione;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo, con distinti atti, di analogo contenuto, che la questione sia dichiarata infondata, ovvero manifestamente infondata.

Considerato che i giudizi riguardano un’identica questione e, quindi, vanno riuniti, per essere decisi contestualmente;

che tale questione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, é stata già dichiarata non fondata con la sentenza 18 luglio 1997, n. 293, pronunziata successivamente alle ordinanze di rimessione;

che nella predetta decisione, in particolare, questa Corte ha negato l’omogeneità delle situazioni poste in comparazione e, quindi, il presupposto stesso dell’eccepita lesione del principio di eguaglianza; ha affermato l’incongruità del richiamo dell’art. 4 della Costituzione, in quanto detta norma concerne soltanto l’accesso al mercato del lavoro; ha escluso la violazione dell’art. 33, quinto comma, della Costituzione, dato che quest’ultima disposizione non include l’ipotesi del mantenimento di un particolare rapporto di lavoro avente ad oggetto prestazioni tipicamente professionali; ha, infine, puntualizzato, che la disposizione in esame realizza un ragionevole bilanciamento tra l’efficienza del servizio e la garanzia del singolo, il quale può continuare ad avvalersi delle prestazioni del medico in regime libero-professionale e, quindi, neppure vulnera l’art. 32 della Costituzione;

che i giudici a quibus, nel sollevare le censure di costituzionalità, non adducono argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte e che, d'altra parte, le ordinanze del Pretore di Benevento-sezione distaccata di Montesarchio neppure prospettano le ragioni che dovrebbero confortare l’eccepita lesione dell’art. 97 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 32 e 33, quinto comma, e 97 della Costituzione dai Pretori di Sanremo, Caserta, Bari e Benevento-sezione distaccata di Montesarchio con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.