Ordinanza n. 120/98

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ORDINANZA N.120

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1996 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel giudizio di responsabilità proposto dal Procuratore regionale nei confronti degli eredi di Botticini Rinaldo, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 novembre 1996, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nel corso di un giudizio di responsabilità amministrativa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nella parte in cui esclude, al di fuori dei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi, che la responsabilità si trasmetta a questi ultimi;

che il collegio rimettente, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, afferma l’applicabilità delle impugnate disposizioni limitative della responsabilità degli eredi anche a fattispecie anteriori alla loro entrata in vigore, in considerazione della natura lato sensu interpretativa - dei connotati propri della responsabilità amministrativa - dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, che non avrebbe "innovato l’ordinamento preesistente, limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche dell’istituto della responsabilità amministrativa già insite nello stesso";

che da tale premessa discenderebbe, ad avviso del collegio rimettente, la rilevanza della questione, ritenuta altresì dal giudice a quo non manifestamente infondata in quanto il primo comma dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 introdurrebbe una deroga ingiustificata alle norme generali in materia di trasmissibilità mortis causa (artt. 752 e 754 cod. civ.) a sfavore del creditore ente pubblico, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che, sotto un ulteriore profilo, la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ritiene costituzionalmente illegittima la disciplina impugnata, per contrasto con i medesimi parametri costituzionali, giacchè, nell’ipotesi di più corresponsabili nella causazione del danno, l’esclusione della responsabilità in capo ad una delle parti in causa comporterebbe un aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili;

che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private del procedimento a quo, nè ha spiegato intervento l’Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che, successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, la legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), art. 1 e Allegato, ha, in sede di conversione, apportato una serie di modifiche all’art. 3 del decreto-legge n. 543 del 1996, a sua volta modificativo dell’impugnato art. 1 della legge n. 20 del 1994;

che tali nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime della responsabilità amministrativa, prevedendo la "insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali"; la trasmissibilità agli eredi del "debito", e non della "responsabilità"; l’obbligo del giudice contabile, "fermo restando il potere di riduzione", di tener conto "dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità"; una nuova disciplina della responsabilità amministrativa per i membri degli organi collegiali; la non estensione della responsabilità, per atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione; la parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, dovendo la Corte dei conti, ove il fatto dannoso risulti commesso da più persone, valutate le singole responsabilità, condannare ciascuno "per la parte che vi ha preso";

che la legge n. 639 del 1996 ha ridefinito la disciplina della materia della responsabilità amministrativa - anche sotto il duplice profilo dei limiti alla trasmissibilità del debito relativo agli eredi e dell’imputazione della responsabilità in caso di più corresponsabili nella causazione del danno - e, quindi, innovato ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell’ordinanza di rimessione;

che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinchè il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove disposizioni, la rilevanza della questione sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.