Ordinanza n. 118/98

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ORDINANZA N.118

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma, iscritta al n. 504 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 19 giugno 1997, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), "nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare la custodia cautelare per il reato di lesioni aggravate";

che il giudice a quo premette che all'esito dell'udienza di convalida del fermo dell'indiziato egli ha ravvisato gli estremi del reato di lesioni aggravate, e di conseguenza non ha convalidato il fermo e ha respinto l'istanza del pubblico ministero tendente all'applicazione della custodia cautelare, in quanto, pur sussistendo esigenze cautelari, il titolo di reato non consente l'adozione di tale misura, nè quindi consente il fermo;

che, ad avviso del remittente, la mancata previsione del reato di lesioni aggravate fra quelli per i quali é consentita la custodia cautelare per i minori contrasterebbe con il principio di uguaglianza e con i principi che regolano il processo penale minorile, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei responsabili di tale reato, che non sarebbe meno grave di altri – come il furto qualificato da una sola fra alcune aggravanti – per i quali la norma impugnata, con evidente riferimento al criterio della gravità degli stessi, di cui all'art. 3, lettera h, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, consente invece di disporre la custodia cautelare;

che il remittente giudica rilevante la questione sollevata in quanto il minorenne é raggiunto da indizi di colpevolezza per un reato che per le sue caratteristiche renderebbe legittimo l'avvenuto fermo, e la natura e la gravità del fatto renderebbero adeguata la custodia cautelare;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e non fondata", per la natura squisitamente discrezionale delle scelte in materia, devolute al legislatore.

Considerato che il remittente ha sollevato la questione dopo avere non solo rifiutato la convalida del fermo effettuato, ma altresì rigettato l'istanza del pubblico ministero volta all'adozione della misura della custodia cautelare, e ciò proprio in applicazione della norma denunciata, che non prevede detta misura nel caso del reato di lesioni aggravate; nè risulta essere intervenuta alcuna successiva istanza del pubblico ministero sulla quale il giudice fosse chiamato a pronunciarsi;

che pertanto la questione appare manifestamente priva di rilevanza attuale in relazione al momento in cui é stata sollevata, avendo il giudice già fatto applicazione della norma impugnata ed esaurito con ciò i suoi poteri decisori (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 35 del 1998 e n. 485 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.