Ordinanza n. 104/98

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ORDINANZA N.104

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con ordinanza emessa l’8 marzo 1997 dal Consiglio comunale di Platì nel procedimento amministrativo vertente tra il Prefetto di Reggio Calabria e Mittiga Francesco, Sindaco di Platì, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che il Consiglio comunale di Platì ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui dispongono la sospensione "di diritto" dalle cariche elettive nonostante il ricorso presentato innanzi alla Corte di cassazione avverso la sentenza d’appello;

  che lo stesso Consiglio comunale ha sollevato altresì, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 (recte: 9) della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui non estende agli amministratori pubblici eletti il principio secondo cui é inammissibile la destituzione (o la sospensione) "di diritto", così realizzando una disparità di trattamento non giustificata fra amministratori e pubblici dipendenti;

  che il Consiglio comunale afferma di aver ricevuto dal Prefetto di Reggio Calabria comunicazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello il 23 ottobre 1996, che condanna il Sindaco per il reato di cui all’art. 323 del codice penale, in tal modo facendo venire in essere la condizione prevista dall’art. 15, comma 1, lettera c), per la sospensione dalla carica elettiva;                  

  che secondo il Consiglio comunale la nota prefettizia richiederebbe un giudizio circa l’applicabilità alla fattispecie della norma, anche alla luce dei principi costituzionali, e che da tale controllo risulterebbe la sua illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 27 della Costituzione;

  che il Consiglio avrebbe quindi la legittimazione a sollevare la questione, essendo investito, sia pure in via eccezionale, di funzioni giudicanti.

  Considerato che risulta evidente la carenza di legittimazione del Consiglio comunale, il quale avrebbe dovuto limitarsi all’accertamento della fattispecie e alla conseguente declaratoria della sospensione dalla carica del Sindaco, e invece si é attribuito un potere decisionale invocando per sè la qualità di organo giudicante, che certamente non gli compete;

  che la questione é dunque manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lettera c), e del comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), e dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Consiglio comunale di Platì, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.