Sentenza n. 73/98

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SENTENZA N.73

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonchè dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), promossi con ordinanze emesse il 13 marzo 1997 dal Tribunale militare della Spezia, rispettivamente iscritte ai nn. 295 e 455 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

 

1.1 Nel corso di un procedimento penale a carico di un militare imputato di diserzione (art. 148, numero 2, del codice penale militare di pace), perchè essendo in servizio alle armi presso il centro addestramento reclute della Marina militare (Maricentro) della Spezia e trovandosi legittimamente assente per licenza, aveva omesso di presentarsi, senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissato per il rientro, il Tribunale militare della Spezia, con ordinanza del 13 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148 e 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui ricomprendono come militari in attualità di servizio, e perciò soggetti alla legge e alla giurisdizione penale militare, gli arruolati della leva di mare non ancora incorporati.

Il giudice a quo premette che, in base alla normativa sulla leva e il reclutamento obbligatorio (artt. 64 e 66 del d.P.R. n. 237 del 1964) e all'ordine di chiamata alle armi nella Marina militare per l'anno 1994, di cui alla circolare del Ministero della difesa prot. n. 516701/LM3 in data 20 ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), gli idonei ed atti per la Marina vengono, ad opera degli uffici delle capitanerie di porto, "chiamati ed avviati alle armi", nella data fissata dal Ministero, e presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.

La citata circolare - osserva il remittente - stabilisce però, da un lato, che la prestazione del servizio militare decorre dalla data del primo giorno di afflusso, dall'altro, che l'incorporamento é effettuato da una apposita commissione e che fino a quando detta commissione non vi ha proceduto "gli arruolati giunti al Maricentro restano nella posizione di arruolati in attesa di eventuale incorporamento". Tale situazione — che li distingue dalla generalità dei militari, che all'atto della loro presentazione al Corpo di destinazione sono, di regola, subito incorporati - non potrebbe non riflettersi sul loro assoggettamento alla legge e alla giurisdizione penale militare.

Per gli arruolati della leva di mare si verificherebbe, in definitiva, "uno stallo" nel periodo tra la "presentazione in servizio" e la "assunzione del servizio": soltanto con quest'ultima costoro rientrerebbero nella categoria degli appartenenti alle Forze armate (art. 103 della Costituzione). Sarebbe, pertanto, irrazionale la disciplina dettata dall'art. 3 del codice penale militare di pace, laddove prescrive che ai militari, diversi dagli ufficiali, la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la loro presentazione, in quanto per soggetti che la stessa amministrazione non ancora ricomprende tra i propri membri effettivi si prevederebbe "un regime ordinamentale proprio di coloro che sono o vengono incorporati". L'arruolato della leva di mare sarebbe, infatti, un militare non in attualità di servizio, ma ancora in congedo illimitato provvisorio, almeno fino al giudizio di incorporamento: l'art. 148 del codice penale militare di pace, sanzionando unicamente il militare in servizio, non dovrebbe trovare applicazione nei suoi confronti.

Infine il giudice a quo rileva che, se gli arruolati della leva di mare possono essere parificati ai militari in congedo illimitato, la loro posizione "sotto altro profilo [...] appare non chiara alla luce dei principî costituzionali". Infatti, come questa Corte ha affermato (sentenza n. 429 del 1992), le persone alle quali é applicabile la legge penale militare, assoggettabili alla giurisdizione militare, cui si riferisce l'art. 263 del codice penale militare di pace, non possono essere altre e più di quelle elencate nell'art. 3 (militari in servizio alle armi) e nell'art. 5 (militari considerati in servizio alle armi) cod. pen. mil pace.

1.2 Nel corso di altro procedimento penale a carico di un militare imputato del reato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151 e 154, numero 1, del codice penale militare di pace) perchè, chiamato alle armi con pubblici manifesti e cartolina-precetto per adempiere al servizio di ferma presso Maricentro della Spezia, aveva omesso di presentarsi, senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, il Tribunale militare della Spezia, con ordinanza del 13 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonchè dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

Ad avviso del remittente, dal combinato disposto dell'art. 151 del codice penale militare di pace e dell'art. 147 del d.P.R. n. 237 del 1964 discende che i militari, seppure in congedo, possono andare incontro all'incriminazione qualora nei cinque giorni successivi a quello indicato non si presentino alle armi senza giustificato motivo.

Per gli arruolati della leva di mare, però, secondo il giudice a quo, l'imposizione a presentarsi é diretta unicamente a indirizzarne l'afflusso ai Maricentro, al fine di rendere possibile, ma non certo, il successivo incorporamento: se, pertanto, essi potessero essere considerati non ancora appartenenti alle Forze armate e in congedo illimitato provvisorio, "il fatto loro addebitato, qualora non si dovessero presentare, apparirebbe non suscettibile di censura penale secondo il codice penale militare".

Le residue argomentazioni e censure del remittente sono del tutto analoghe a quelle svolte nella precedente ordinanza di remissione.

2. In entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione.

Preliminarmente l'Avvocatura rileva la intrinseca contraddittorietà della questione prospettata. Da un lato, la asserita irragionevole disparità di trattamento degli appartenenti alle diverse Armi dovrebbe far ritenere illegittima la circolare del Ministero della difesa, che ingiustificatamente distinguerebbe le diverse fasi, l'ultima delle quali soltanto condurrebbe all'incorporamento in Marina: in questo caso il giudice a quo avrebbe potuto disattendere la circolare, "spostando in avanti, ad una diversa fase, il momento in cui il soggetto deve essere ritenuto arruolato ai fini della legge penale, così da acquisire la qualifica soggettiva necessaria per l'integrazione dell'art. 147 del d.P.R. n. 237 del 1964, senza che possa lamentarsi alcun contrasto di questo con l'art. 103 Cost.".

In alternativa, secondo l'Avvocatura, potrebbe ipotizzarsi la violazione dell'art. 103 della Costituzione, poichè la norma si limita a richiedere che il soggetto sia "arruolato" e, quindi, prescinde da uno stabile rapporto con l'Arma tale da giustificare la sottoposizione alla legge e, conseguentemente (art. 263 del codice penale militare di pace), alla giurisdizione militare: in questo caso, però, il problema coinvolgerebbe tutte le armi, non essendo posta alcuna discriminazione sul punto dal citato art. 147, sicchè non dovrebbero sorgere dubbi relativamente alla asserita previsione di regimi ingiustificatamente differenziati.

Neanche questa impostazione, secondo l'Avvocatura, può essere condivisa: il richiamo alla "appartenenza alle Forze armate" contenuto nell'art. 103 della Costituzione non avrebbe una portata tale da escludere l'art. 147 del d.P.R. n. 247 del 1964, poichè questa norma disciplinerebbe esclusivamente l'assoggettamento alla giurisdizione dei tribunali militari e non porrebbe limiti riguardo alla soggezione alla legge penale militare; la dipendenza dei due aspetti sarebbe fissata con legge ordinaria (art. 3 cod. pen. mil. pace) e questa sarebbe derogata, a sua volta, del tutto legittimamente da altra legge di pari grado, e cioé appunto dall'art. 147.

Potrebbe eventualmente porsi, ad avviso dell'Avvocatura, un problema di costituzionalità del citato art. 147, che prevede lo stesso trattamento penale anche per chi abbia già assunto un rapporto stabile con la Forza armata di appartenenza: sotto questo aspetto - peraltro irrilevante, perchè non denunciato dal remittente - la questione sarebbe altrettanto infondata, in quanto l'anticipazione della soglia della tutela troverebbe giustificazione nell'esigenza di garantire effettivamente il funzionamento del sistema della chiamata, altrimenti troppo facilmente eludibile.

Considerato in diritto

 

1. Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale militare della Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonchè dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui ricomprendono come militari in attualità di servizio, e perciò soggetti alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare, gli "arruolati leva-mare non ancora incorporati", sicchè costoro possono incorrere nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata, nel caso in cui, trovandosi legittimamente assenti per licenza, omettano di ripresentarsi senza giusto motivo nei cinque giorni successivi, ovvero, chiamati alle armi, non si presentino presso i centri di addestramento reclute della Marina militare (cosiddetti Maricentro).

Il giudice a quo premette che, ai sensi della normativa sulla leva (artt. 64 e 66 d.P.R. n. 237 del 1964) e della circolare del Ministero della difesa prot. n. 516701/LM3 del 20 ottobre 1993, una volta dichiarato l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), gli idonei ed atti per la Marina vengono, ad opera delle capitanerie di porto, chiamati e avviati alle armi e alla data fissata sono "presi in forza" dai centri addestramento reclute.

Il remittente rileva che, in base alla citata circolare, l'incorporamento é effettuato da una apposita commissione nominata dal Comando del Maricentro, sicchè, fino a quando detta commissione non si é pronunciata, "gli arruolati giunti ai Maricentro restano nella posizione di arruolati in attesa di eventuale incorporamento". Conseguentemente, ad avviso del Tribunale militare della Spezia, mentre per la generalità dei militari di leva il momento stabilito per la presentazione é, a norma dell'art. 3 del codice penale militare di pace, il discrimine tra l'assoggettamento o meno alla legge penale militare, poichè all'atto della presentazione al Corpo i chiamati sono subito incorporati, per gli arruolati leva-mare si verificherebbe "uno stallo" nel periodo tra la presentazione in servizio e la assunzione del servizio, sicchè in questa fase costoro non sarebbero militari in attualità di servizio, non rientrerebbero tra gli appartenenti alle Forze armate e non potrebbero rendersi autori dei reati di mancanza alla chiamata o di diserzione, qualora, chiamati alle armi per adempiere al servizio di leva, non si presentassero o non facessero rientro, trovandosi legittimamente assenti.

Da ciò il dubbio di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, che non consentirebbero di differenziare la posizione degli arruolati leva-mare in attesa di eventuale incorporamento, assoggettandoli dal momento stabilito per la loro presentazione alla legge e alla giurisdizione penale militare.

Poichè le ordinanze pongono la medesima questione, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. La questione non é fondata.

E’ opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la giurisdizione militare in tempo di pace é limitata, nell’art. 103, terzo comma, della Costituzione, ai reati commessi da appartenenti alle Forze armate, nell’accezione ristretta di cittadini che al momento della commissione del reato sono o sono da considerare in servizio militare, e non può essere estesa a soggetti diversi.

Il periodo di servizio, in base all’art. 3 del codice penale militare di pace, per i militari che qui interessano, decorre dal momento stabilito per la loro presentazione al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all’autorità competente del comune di residenza da essi prescelto. Sono considerati in servizio alle armi, ai sensi dell’art. 5 dello stesso codice, fra gli altri, i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata o assenza arbitraria dal servizio: caratteristica comune di queste figure é l’esistenza di un così stretto legame con le Forze armate (in termini di dover essere) che supplisce l’assenza di un servizio effettivo.

Emerge ancora, dalla giurisprudenza di questa Corte, che non qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio militare determina un legame con le Forze armate tale da giustificare, in virtù dell’art. 103 Cost., l’assoggettamento alla giurisdizione penale militare: deve trattarsi di un dovere che, essendo ordinato all’immediato inserimento nelle Forze armate, sia idoneo a determinare di per sè l’insorgenza di un vincolo giuridico di appartenenza. Tale vincolo, per la generalità dei militari di leva, si costituisce appunto nel momento stabilito per la presentazione in servizio. Prima di quel momento altri doveri possono giustificare l’applicabilità della legge penale militare ma non valgono a legittimare l’estensione della giurisdizione penale militare. E’ questa la ragione per la quale la Corte ha, a suo tempo, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 134, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui attribuiva alla autorità giudiziaria militare la cognizione dei reati previsti negli artt. da 157 a 163 del cod. pen. mil. pace, quando commessi dagli iscritti alla leva. La qualità di appartenente alle Forze armate veniva da quella disposizione postulata senza che un legame organico con esse si fosse creato e quindi "senza la dovuta serietà e attendibilità" del sorgere di un tale status, sicchè il limite soggettivo posto dalla Costituzione alla giurisdizione militare era da ritenere oltrepassato (sentenza n. 112 del 1986). Una ratio decidendi non dissimile sorregge la successiva sentenza (n. 113 del 1986), con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che assoggettava a tale giurisdizione gli obiettori di coscienza ammessi a prestare il servizio sostitutivo civile: in quel caso di un legame organico di cittadini obiettori (non in servizio militare) con le Forze armate non si sarebbe potuto in alcun modo parlare. Lungo la stessa linea, tendente a circoscrivere l’ambito della giurisdizione militare in tempo di pace e a ricondurla al carattere di eccezionalità voluto dalla Costituzione, si colloca la sentenza n. 429 del 1992, che ha restituito all’autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sui militari in congedo illimitato per i quali l’eventuale permanere di un qualche legame con le Forze armate non può dar luogo al più pregnante e più ristretto vincolo di appartenenza necessario ai fini del loro assoggettamento alla giurisdizione militare.

3. Nelle fattispecie portate all’esame di questa Corte dalle due ordinanze del Tribunale militare della Spezia non si verifica alcun ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari oltre il limite tracciato dalla Costituzione, come invece accadeva nei precedenti ora ricordati, nè si riscontra alcuna illegittima disparità di trattamento tra gli arruolati nella Marina e gli arruolati nelle altre Forze armate.

In particolare, per quanto concerne gli artt. 148 e 151 del cod. pen. mil. pace, si tratta di disposizioni di diritto penale militare sostanziale che nulla stabiliscono in ordine alla giurisdizione, e la cui applicabilità a tutti i militari in servizio non é revocata in dubbio dal giudice remittente.

Per quanto riguarda gli artt. 3 e 263 del cod. pen. mil. pace e l'art. 147 del d.P.R. n. 237 del 1964, che attribuisce i reati di mancanza alla chiamata alla cognizione dei tribunali militari, dal loro congiunto disposto non risulta l’estensione della giurisdizione di questi in relazione ad uno status di militare non ancora assunto o a obblighi relativi al servizio militare semplicemente potenziali; risulta, invece, una nozione di servizio militare ragionevolmente ristretta, quale quella definita dagli artt. 3 e 5 cod. pen. mil. pace, come servizio che deve iniziare nel momento stabilito per la presentazione, cui sono tenuti i cittadini già arruolati, ai quali sia stato notificato il provvedimento di chiamata alle armi, e che sono considerati (art. 5) in servizio di leva anche se per essi, proprio a causa della "mancanza", un servizio effettivo non ha ancora avuto inizio.

A più forte ragione l’insieme delle disposizioni denunciate non viola l’art. 103, terzo comma, della Costituzione per il fatto che dalla loro applicazione deriva la giurisdizione dei tribunali militari in relazione al reato di diserzione commesso dall’arruolato che, chiamato alle armi, si sia presentato e successivamente si sia allontanato senza fare rientro nel termine stabilito.

4. Nessun trattamento deteriore creano per i cittadini arruolati nei Maricentro le norme censurate. Queste si applicano alla generalità dei militari quale che sia la Forza armata di appartenenza e senza alcuna distinzione per gli arruolati della leva di mare. Per essi, il d.P.R. n. 237 del 1964 sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica detta, é vero, nella sezione terza del capo terzo, alcune norme particolari, che però non si discostano, nella sostanza, da quelle vigenti per le altre Forze armate. Parallelamente a quanto avviene nell’Esercito, é previsto un esame personale degli iscritti da parte del Consiglio di leva di mare, che si conclude con la deliberazione di arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) degli idonei ed atti per la Marina militare ovvero di arruolamento dei restanti idonei nell’Esercito (art. 64, comma secondo, lettera d). Alla successiva chiamata e all’avviamento alle armi provvedono gli uffici di leva delle capitanerie di porto e gli arruolati di leva-mare sono presi in forza, alla data fissata, dai centri addestramento reclute della Marina militare. Per gli arruolati della leva di mare il servizio militare ha pertanto inizio dal momento previsto per la presentazione in tali centri ed é da quel momento che essi sono assoggettabili alla giurisdizione penale militare, operante anche in relazione ai reati previsti dagli artt. 148 e 151 del codice penale militare di pace: nè più nè meno di quanto accade agli arruolati della leva di terra, il cui servizio sotto le armi ha inizio dal momento previsto per la presentazione al corpo di destinazione. La circostanza che circolari del Ministero della difesa abbiano dettato alcune regole asseritamente contrastanti con la disciplina legislativa ed abbiano creato presso i Maricentro la non prevista figura dell’arruolato in attesa di incorporamento non ha alcuna incidenza sulla questione di legittimità costituzionale rientrante nella competenza di questa Corte che non può estendersi ad atti privi del valore di legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonchè dell’art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare della Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.