Ordinanza n.56/98

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ORDINANZA N.56

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1997 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, sull’istanza proposta da Ruotolo Vincenzo iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, con ordinanza del 7 febbraio 1997 (R.O. n. 326 del 1997) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui la predetta normativa non prevede l’estinzione della pena e/o della sua esecuzione nei confronti dei condannati con sentenza divenuta definitiva in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 per uno dei reati previsti dall’art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, i quali abbiano presentato tempestiva domanda di condono in relazione ad un manufatto edilizio rientrante oggettivamente e temporalmente nella previsione di cui alla stessa legge n. 724, e versato l’oblazione ritenuta congrua dalla competente autorità amministrativa;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l’art. 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento tra coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, erano già stati irrevocabilmente condannati in sede penale per i reati indicati nel capoverso dell’art. 38 della legge n. 47 del 1985, e coloro che, invece, alla stessa data ancora non lo erano stati;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che la Corte, con ordinanza n. 219 del 1997, ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione, ponendo in rilievo, come già con la precedente sentenza n. 369 del 1988, la diversità di situazioni in cui si trovano, da una parte, i soggetti imputati durante il procedimento penale e, dall’altra, i soggetti condannati a seguito di sentenza definitiva;

che la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la discrezionalità del legislatore nel fissare, una volta individuata una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in relazione allo stato dell’azione penale (v., oltre alla richiamata ordinanza n. 219 del 1997, le ordinanze nn. 294 e 137 del 1996);

che l’ordinanza in epigrafe non introduce profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso.

che, per quanto riguarda l’accenno contenuto nell’ordinanza di rimessione alla circostanza che la condanna comprendeva anche la sanzione amministrativa della demolizione dell’immobile, é sufficiente osservare, ai fini della manifesta infondatezza, che il combinato disposto degli artt. 38, commi secondo e quarto, e 43 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti tassativi della oblazione e della concessione in sanatoria, anche quelli sui procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (purchè non sia ancora intervenuta la completa ed integrale esecuzione);

che l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna per il reato di costruzione in assenza di concessione o in totale difformità, ha "carattere di supplenza, a chiusura di tutto un sistema sanzionatorio amministrativo" e "natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria o di sanzione criminale atipica", secondo un indirizzo ormai costante della Corte di cassazione in sede penale;

che l’ordine anzidetto, ancorchè contenuto in sentenza passata in giudicato, deve essere revocato dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti incompatibile con un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione (Cass. pen., sez. III, 20 marzo 1990, n. 3895 e 7 maggio 1992, n. 489), ovvero può essere riesaminabile in sede di esecuzione (Cass., 15 dicembre 1992, n. 1946) e quindi subire modificazioni in conseguenza della definizione della procedura di sanatoria edilizia a seguito di condono, ancorchè non sia prevista alcuna estinzione della pena nell’ipotesi di condanna in base a sentenza definitiva (Cass. pen., 19 luglio 1995, n. 2144).

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.