Ordinanza n.55/98

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ORDINANZA N.55

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), dell’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e dell’art. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sul ricorso proposto da Benvenuti Marco contro l’Ufficio delle imposte dirette di Prato iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un procedimento in grado di appello contro un avviso di accertamento in rettifica ai fini IRPEF emesso nei confronti di un socio accomandante in conseguenza di un accertamento in rettifica del reddito della società, la Commissione tributaria regionale di Firenze, con ordinanza del 27 febbraio 1997 (R.O. n. 489 del 1997), ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate, nel disporre l’imputazione automatica al socio accomandante (in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili) dei maggior redditi accertati nei confronti della società, verrebbero a ledere il diritto di difesa dell’accomandante;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata.

Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata, ha già formato oggetto di esame di questa Corte che ne ha dichiarato l’infondatezza attraverso una interpretazione adeguatrice delle norme denunciate (ordinanza n. 5 del 1998);

che, sulla base di siffatta interpretazione, " al socio accomandante, privo di legittimazione processuale nel giudizio relativo all’accertamento del reddito societario ai fini dell’imposta ILOR, deve ritenersi sempre consentita, allorchè gli sarà notificato l’accertamento del suo reddito personale, la possibilità di tutelare i suoi diritti, contestando anche nel merito l’accertamento del suo reddito di partecipazione nonostante l’intervenuta definitività dell’accertamento del reddito societario ai fini ILOR" (ordinanza citata n. 5 del 1998);

che l’ordinanza di rimessione non contiene profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre ad un riesame della questione che, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche), 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.