Ordinanza n. 25/98

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ORDINANZA N.25

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 80 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento civile vertente tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di Acireale e la Cedro Costruzioni s.r.l., iscritta al n. 374 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di costituzione della Cedro Costruzioni s.r.l.;

udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza del 28 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), nella parte in cui dispone che i creditori degli enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, non possono esercitare, nè proseguire contro i medesimi enti azioni esecutive senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici;

che ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, la quale subordina l’esercizio dell’azione esecutiva al preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, senza vincolare l’emanazione del provvedimento ad alcuna condizione, si porrebbe in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale, la quale, come la stessa Corte costituzionale ha dichiarato, "non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi" (sentenze nn. 406 del 1993, 15 del 1991 e 530 del 1989);

che dinanzi a questa Corte si é costituita una parte privata, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima, in quanto essa rappresenta un impedimento all’esercizio della tutela giurisdizionale ed appare, inoltre, irragionevole, poichè rimette l’emanazione del prescritto nulla osta alla mera discrezionalità dell’autorità amministrativa, senza alcuna previsione di termini o di modalità di esercizio.

Considerato che la rilevanza della questione nel giudizio a quo é apoditticamente affermata dal rimettente, senza alcuna motivazione al riguardo;

che, inoltre, l’ordinanza di rimessione non contiene nessuna indicazione di circostanze di fatto, da cui si possa desumere la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice é tenuto ad indicare nell’ordinanza i termini e i motivi della rimessione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.