Ordinanza n. 6 del 1998

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ORDINANZA N.6

 

ANNO 1998

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Francesco GUIZZI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto da Petronici Claudio contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze, iscritta al n. 1211 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, nel corso di un giudizio promosso contro l'Ufficio delle imposte dirette di Firenze per l'annullamento dell'iscrizione a ruolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha sollevato con ordinanza del 12 marzo 1996 (R.O. n. 1211/96) questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice a quo concerne la legittimità della detrazione di imposta per i figli a carico effettuata dal ricorrente in misura superiore a quella stabilita dall'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

che, ad avviso della Commisssione rimettente, la disposizione impugnata, accordando una detrazione di imposta per i figli a carico in misura esigua rispetto agli oneri economici necessari al mantenimento degli stessi, risulterebbe inidonea ad assicurare una effettiva tutela della famiglia e si porrebbe, sotto tale aspetto, in contrasto con gli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza della questione prospettata.

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte (sentenze nn. 134 del 1982 e 108 del 1983, ordinanza n. 52 del 1988), " le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e di decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum, e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni" ;

che, dunque, la Corte non può sindacare la misura della detrazione di imposta per i figli a carico la cui determinazione " scaturisce da una complessiva valutazione della situazione economica del paese, delle esigenze della pubblica spesa e dell'incidenza che sulle finanze statali può produrre la concessione di maggiori detrazioni, vale a dire da una valutazione discrezionale affidata alla competenza e responsabilità del legislatore" (sentenza n. 97 del 1968);

che, inoltre, una pronuncia che si limiti a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata senza prefigurare in positivo la misura della detrazione d'imposta per i figli a carico, di spettanza del legislatore, " sarebbe fonte di inammissibili lacune nella disciplina" (sentenza n. 358 del 1995);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, numero 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), in riferimento agli artt. 2, 29, 31 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Presidente: Francesco GUIZZI

Redattore: Annibale MARINI

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.